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Anno III,  Comunicato   Mercoledì, 3 settembre, 2008

 

 

 

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Mercoledì, 3 settembre, 2008

A TUTTI QUELLI CHE COMPRENDONO IL
VALORE DELLA VITA UMANA:


Nel mese di aprile 2007 l'Assemblea Legislativa del Distretto
Federale del Messico hà legalizzato l'aborto che è diventata una
pratica completamente gratuita, anche se per ora solo nella capitale
del Messico, durante le prime 12 settimane di gravidanza.

Il giovedì 28 agosto 2008 la Suprema Corte di Giustizia del
Messico ha dichiarato, con 8 voti favorevoli e 3 contro, essere
costituzionale la legalizzazione dell'aborto nel Distretto Federale
del Messico, nonostante il fatto che i movimenti a favore della vita e
la stampa locale abbiano creduto, fino alla vigilia del giudizio, che
i ministri della Corte erano in maggioranza a favore della vita. La
sentenza può scatenare nelle prossime settimane la legalizzazione
dell'aborto nel resto del Messico e produrre un effetto simile in
tutta Latino America.

Peggio della sentenza stessa, sono stati gli argomenti semplicemente
sorprendenti che i ministri hanno usato per arrivare alla sentenza e,
ancor di più, l'evidenza che i tribunali costituzionali dei paesi
latino americani probabilmente faranno uso, nei prossimi anni, di
questo stessi argomento nelle cause riguardanti la difesa della vita
umana.

La prossima vittima di questo giudizio assurdo potrà essere il
Brasile. Nel maggio 2008 il Supremo Tribunale Federale del
Brasile hà dichiarato costituzionale gli esperimenti con embrioni
utilizzandosi di argomenti simili a quelli presentati dalla Suprema
Corte del Messico per dichiarare la costituzionalità della
legalizzazione dell'aborto. I ministri brasiliani hanno riconosciuto
che gli argomenti utilizzati nella sentenza sulla sperimentazione con
gli embrioni possono essere utilizzati per legalizzazione dell'aborto e
pretendono utilizzarli il novembre 2008 per dichiarare la legalità
dell'aborto nei casi di gravidanze di feti anencefalici, come una
tappa per successivamente poter legalizzare l'aborto per la via
giudiziale. Indagini di opinione pubblica eseguiti in Brasile
dall'IBOPE mostrarono una maggioranza di 97% della popolazione
contro la legalizzazione dell'aborto. Il rifiuto del popolo
brasiliano all'aborto è venuto ancora più chiaro quando si è votato
il progetto di legge 1135/91, presentato dal governo del
presidente brasiliano Luís Inácio Lula da Silva, che pretendeva
legalizzare l'aborto durante tutti i nove mesi della gravidanza. Il
progetto fu bocciato due volte nel Congresso durante l'anno di
2008 per un'impressionante votazione di 33 voti a favore della
vita contro zero a favore dell'aborto nella Commissione di Famiglia e
in seguito per 57 voti a favore della vita contro 4 a favore
dell'aborto nella Commissione di Costituzionalità della Camera dei
Deputati. Le organizzazioni finanziate da Fondazione stranieri che
lavorano per legalizzare l'aborto in Brasile ora investono tutto per
ottenere la legalizzazione dell'aborto per via del potere giudiziario.

La coincidenza dell'argomentazione giuridica dei diversi tribunali non
è conseguenza di una logica inerente alle costituzioni moderne. Nella
fine del giudizio il Ministro Relatore Sergio Aguirre Anguiano,
uno dei tre voti a favore della vita, si è dichiarato perplesso per i
voti dei suoi colleghi, hà rifiutato con base nella legge tutti gli
argomenti presentati contro la vita e hà chiesto che la sua replica
fosse inserita nei documenti del giudizio perché un giorno, quando
nuove generazioni di giudici studiassero questi documenti, potessero
capire ciò che era passato quest'anno nella Corte. Come è
descritto più avanti, gli argomenti che hanno reso perplesso al
Ministro Anguiano non sono il risultato di una evoluzione naturale del
pensiero giuridico, ma di un lavoro internazionalmente condotto dalla
Organizzazione della Nazione Unite, patrocinato dalle stesse
Fondazione che finanziano la rete di organizzazioni non governamentali
che pretendono imporre l'aborto ai paesi dell'America Latina, anche
contro la volontà dei loro popoli.

Se ci fermiamo nell'oggetto della causa, i giudici messicani sembrano
appena sostenere la costituzionalità della legalizzazione dell'aborto
nel Distretto federale durante i primi tre mesi della gravidanza.

In realtà, però, gli argomenti utilizzati nelle sedute permettono
giustificare molto di più che la semplice legalizzazione dell'aborto
nei primi tre mesi. Come potrà essere facilmente compreso dal
contenuto delle sedute, la stessa argomentazione, diventata
giurisprudenza, può essere utilizzata non appena per permettere, ma
anche per imporre la legalizzazione dell'aborto, e ciò non appena
durante i primi tre mesi della gravidanza, ma anche durante tutta la
gravidanza, dal concepimento fino al momento del parto, uno dei
obiettivi a che si era proposto il governo brasiliano in documentazione
presentata all'ONU il 2005 e posteriormente quando hà
presentato il sostitutivo del progetto do legge 1135/91.

I Ministri della Suprema Corte del Messico affermarono che la
legalizzazione dell'aborto non contraddice il diritto alla vita,
perché NON ESISTE NESSUN DIRITTO ALLA
VITA come tale riconosciuto dalla Costituzione messicana. Nella
parola dei ministri:

"CIÒ CHE SÌ ESISTE SONO CERTI OBBLIGHI
DELLO STATO A PROMUOVERE CERTI DIRITTI
RIGUARDANTE ALLA VITA, COME LA SALUTE,
IL MEZZO AMBIENTE E L'ALIMENTAZIONE.
LA COSTITUZIONE NON RICONOSCE LA VITA
COME DIRITTO IN SENSO POSITIVO".

I ministri inoltre affermarono che, anche se esistesse il diritto alla
vita, esso non sarebbe in ogni caso un diritto assoluto, semplicemente
perché non possono esistere diritti assoluti. Come esempio, citano
la Convenzione di Ginevra del 1949 che stabilisce che in una
guerra non devono essere penalizzati i soldati che ammazzano i nemici,
eccetto quando questo si realizzasse "con eccessi e soffrimenti non
necessari". Di conseguenza, deduce il ministro,

"ESISTE UNA RELATIVIZZAZIONE DEL
DIRITTO ALLA VITA NEL PROPRIO DIRITTO
INTERNAZIONALE E CIÒ È IMPORTANTE PER
NON COSTITUIRE IL DIRITTO ALLA VITA
COME UN DIRITTO ASSOLUTO E SENZA
POSSIBILITÀ DI MODIFICAZIONE. NÉ
COSTITUZIONALMENTE NÉ
INTERNAZIONALMENTE ESISTE UN DIRITTO
ALLA VITA COME TALE; NON ESISTE QUESTO
DIRITTO E, PER CONSEGUENZA, NEMMENO
PUÒ ESISTERE UN DIRITTO ASSOLUTO ALLA
VITA. CIÒ CHE ESISTE È UNA QUESTIONE
DISTINTA: ESISTE LA PROTEZIONE DI UN
BENE GIURIDICO INTERNAZIONALMENTE
CONSIDERATO, MA NO UN DIRITTO ALLA
VITA".

Continuano i Ministri:

"AFFERMARE CHE IL DIRITTO ALLA VITA È
IL DIRITTO PER ECCELLENZA PERCHÉ LA
VITA È IL PRESUPPOSTO LOGICO DI TUTTI
GLI ALTRI DIRITTI È UNA FALLACIA
NATURALISTA. SE COSÌ FOSSE, DOVREMMO
CONCLUDERE CHE IL DIRITTO
ALL'ALIMENTAZIONE È PIÙ VALOROSO E
IMPORTANTE CHE IL DIRITTO ALLA VITA,
PERCHÉ L'ALIMENTAZIONE È LA CONDIZIONE
PER L'ESISTENZA DELLA VITA".

Inoltre, i ministri affermarono non aver trovato nessun dispositivo
costituzionale che obblighi lo Stato a punire il delitto dell'aborto.
Per far chiaro il loro pensiero, i ministri si sono utilizzati
dell'esempio dei legislatori che hanno depenalizzato il delitto del
vagabondaggio. Se i legislatori hanno potuto depenalizzare il
vagabondaggio, i ministri hanno concluso che non possono capire perché
i stessi legislatori non potrebbero anche depenalizzare l'aborto:

"IL MESSICO SI È IMPEGNATO A PREVENIRE
IL GENOCIDIO, LA SPARIZIONE FORZATA
DELLE PERSONE (SEQUESTRO), E LA
VIOLENZA CONTRO LA DONNA, MA NON IL
DELITTO DELL'ABORTO. IN CIÒ CHE
RIGUARDA GLI ALTRI DELITTI, GIÀ
ABBIAMO AVUTO MOLTI ESEMPI DI
DEPENALIZZAZIONE DI CONDOTTE

DEFINITE COME DELITTI CHE NON HANNO
CREATO NESSUN PROBLEMA LEGALE. NEL
1991, PER ESEMPIO, È STATO
DEPENALIZZATO IL DELITTO DI
VAGABONDAGGIO. CHE SIGNIFICA QUESTO?
CHE I LEGISLATORI DISPONGONO DI POTERE
SUFFICIENTE PER DEPENALIZZARE LE
CONDOTTE CHE HANNO CESSATO DI AVERE UNA
RIPROVAZIONE SOCIALE".

Ma i stessi magistrati che non sono riusciti a trovare nessun diritto
alla vita protetto dalla legge, sono riusciti a trovare nella
Costituzione messicana e nel diritto internazionale promulgato
dall'ONU diritti sessuali e riproduttivi delle donne alla non
discriminazione per motivo di genere che, secondo loro, chiaramente
stabiliscono che l'aborto deve essere depenalizzato:

"IL COMITATO DEI DIRITTO UMANI
DELL'ONU HÀ DETERMINATO CHE PER
VIABILIZZARE IL DIRITTO ALLA VITA GLI
STATI DEVONO ADOTTARE MISURE POSITIVE
PER ELIMINARE LE MORTE EVITABILI,
INCLUDENDO LE MISURE CONTRO GLI ABORTI
CLANDESTINI CHE PONGONO LA VITA DELLE
DONNE IN PERICOLO. UNA DI QUESTI MISURE
È LA DEPENALIZZAZIONE DELL'ABORTO.
QUEST'OPINIONE FU REFERENDATA
DALL'UFFICIO DELL'ALTA COMMISSIONE DI
DIRITTI UMANI LUIZ ARBUR, CHE SUGGERÌ
CHE SI OMOLOGASSE LA DEPENALIZZAZIONE
DELL'ABORTO NELLA REPUBBLICA
MESSICANA".

I magistrati anche affermarono che è necessario nascere per godere
qualsiasi diritto democratico, motivo per il quale, al contrario delle
donne, nessun nascituro, non appena nel primo trimestre, ma anche
durante tutta la gravidanza, può essere titolare di diritti:

"LA CONVENZIONE AMERICANA DI DIRITTI
UMANI STABILISCE CHE 'TUTTI GLI ESSERI
UMANI NASCONO', NOTATE: 'NASCONO',
'LIBERI E UGUALI IN DIGNITÀ E DIRITTI,
E DEVONO COMPORTARSI FRATERNAMENTE GLI
UNI VERSO GLI ALTRI'. NASCERE PER
COMPORTARCI FRATERNAMENTE GLI UNI
VERSO GLI ALTRI È UN PRESUPPOSTO
ESSENZIALE PERCHÉ CI CONVERTIAMO IN
SOGGETTI DEGNI DI ESERCITARE IL
RISPETTO E LA TUTELA DI TUTTI I DIRITTI
CONSACRATI NELLE COSTITUZIONI
DEMOCRATICHE E SISTEMI DI DIRITTI
UMANI. LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI
BAMBINI DELL'ONU NON DEFINISCE IL
MOMENTO DOVE SI COMINCIA A ESSERE
BAMBINO, MA APPENA IL MOMENTO QUANDO SI
LASCIA DI ESSERE BAMBINO. QUESTA
REDAZIONE NON È PER ACCASO.
L'INTENZIONE ESPRESSA DEI SUOI
REDATTORI FU QUELLA DI EVITARE
DICHIARARE IL MOMENTO IN CHE OGNUNO
DEVE COMINCIARE A ESSERE CONSIDERATO
BAMBINO PRECISAMENTE PER EVITARE
PIGLIARE PARTITO CONTRO GLI STATI CHE
INCLUDONO NELLA SUA LEGISLAZIONE
IPOTESI LECITE DI INTERRUZIONE DELLA
GRAVIDANZA".

Se, pertanto, solo le donne possiedono diritti, e non i nascituri,
qualsiasi restrizione all'aborto si trasforma in un attentato
discriminatorio contro le donne e una forma di schiavitù. Portando
questo ragionamento fino alle sue conseguenze ovvi, si dovrà non già
permettere, ma si obbligare gli Stati a legalizzare l'aborto durante
tutti i nove mesi della gravidanza:

"L'UGUAGLIANZA RICONOSCIUTA DALLA
COSTITUZIONE GARANTISCE CHE LE DONNE
NON SOFFRIRANNO DISCRIMINAZIONI
LEGISLATIVE. MA DAL MOMENTO IN CHE LO
STATO IMPONE ALLE DONNE UNA
GRAVIDANZA, RESTRINGE UNA SERIE DI
DIRITTI FONDAMENTALI DELLE DONNE, NON
PERMETTENDO LORO DI ESERCITARE
PIENAMENTE LA SUA AUTONOMIA E
CITTADINANZA. LA COSTITUZIONE VIETA LA
SCHIAVITÙ, MA LA GRAVIDANZA FORZATA È
UNA FORMA SI SCHIAVITÙ, PERCHÉ IMPONE
ALLA DONNA UN PERIODO DI GRAVIDANZA
CONTRO LA SUA VOLONTÀ, CON CONSEGUENZE
PER IL RESTO DELLA SUA VITA".

Prima che questa nuova mentalità, per la quale si pretende promuovere
la cultura della morte, si diffonda per tutta l'America, si chiede
di leggere, studiare e divulgare questo messaggio.


Questo messaggio è reperibile a:

http://www.pesquisasedocumentos.com.br/messico-i.txt



=========================================

LEGGE IN SEGUITO:

1. LA STORIA CHE NESSUNO RACCONTA.

2. IL RUOLO DELL'ONU NELLA
LEGALIZZAZIONE DELL'ABORTO NEL
DISTRETTO FEDERALE DEL MESSICO.

3. COSA SI PUÒ FARE.

4. RIASSUNTO DI ALCUNE DELLE
PRINCIPALI ESPOSIZIONI DEI MINISTRI

5. POSTA ELETTRONICA, TELEFONI E FAX
DEI MAGISTRATI

============================

1. LA STORIA CHE NESSUNO RACCONTA.

============================

L'esame di abbondante documentazione mostra che l'impianto
dell'aborto nel mondo moderno fu propositalmente concepito come la meta
di un lavoro pianificato di lunga portata il cui inizio può essere
datato con precisione nel 1952.

La seconda metà del secolo XIX, dovuto all'ampia libertà in
materia economica esistente negli Stati Uniti, hà permesso
l'accumulazione di grandi beni di capitale in quella nazione,
generando le più grande ricchezze di che si hanno notizia nella storia
umana. Nell'inizio del secolo XX queste ricchezze hanno dato inizio
allo stabilimento di fondazioni che passarono a finanziare progetti
filantropici di grandi dimensioni e lunga portata in ambito
internazionale. Già nell'inizio del secolo XX, dovuto
all'assenza di una attività sociale più ampia da parte del governo
americano, queste fondazioni passarono a assumere il comportamento di
uno Stato parallelo e hanno capito che l'attività beneficente,
praticata in larga scala, risultava in un potere politico maggiore che
quello proveniente dalla propria posse del capitale. Queste fondazioni
poco a poco si trasformarono in un potere parallelo, poco trasparente
al pubblico, rivaleggiando con il potere del proprio governo. Ma alla
differenza dei politici che sono eletti dal popolo, che devono rendere
conto dei suoi atti e che possono posteriormente essere confermati o
dimessi dei loro posti dai stessi cittadini che li hanno eletto, e
anche a differenza delle chiese, che si guidano da una filosofia e
un'etica ben stabilita e conosciuta da tutti, gli amministratori delle
grande fondazioni non sono eletti, generalmente non possono essere
dimessi dei suoi posti se non dalle famiglie dei fondatori e, oltre
essere poco chiari i veri criteri che muovono il loro lavoro, questi
criteri sono anche facilmente mutabili lungo il tempo.

La questione dell'aborto, tale come si stà imponendo in tutta la sua
forza all'umanità, fà parte del problema più vasto del controllo
delle nascite. Presentato per la prima volta da un punto di vista
accademico dal demografo nord americano Warren Thompson, la questione
hà ricevuto poco a poco importanza tra da parte dei responsabili per le
grande fondazioni nord americane. Nel 1952 John Rockefeller
III, già ammettendo come certo che questo era il più grave tra
tutti i problemi affrontati dall'umanità, insieme con altri 26
esperti in demografia, hà fondato il Consiglio Popolazionale,
un'organizzazione centrata a New York che fù negli anni seguenti il
cervello della formulazione della strategia per l'impianto dell'aborto
a livello mondiale. Nei suoi primi anni il Consiglio Popolazionale
hà patrocinato lo sviluppo del DIU, la riforma mondiale dei studi
de demografici e nell'amministrazione dell'impianto di progetti di
controllo delle nascite in decine di paesi dell'Asia e dell'Africa,
evitando con molta prudenza fare lo stesso in Latino America per paura
della Chiesa Cattolica e, per questione di strategia, anche negli
Stati Uniti. L'idea era rafforzare nel terzo mondo il controllo
delle nascite come un fato consumato per potere iniziare in seguito un
potente lobby presso il governo federale nord americano.

Il lobby più pesante presso il governo americano si è iniziato nella
metà degli anni 60, ora già insieme alla Fondazione Ford, in
quell'epoca la più ricca di tutti gli enti dedicati alla filantropia
negli Stati Uniti, e che è passato a essere il principale socio
delle organizzazioni Rockefeller in questioni di controllo delle
nascite. Nella fina degli anni 60 l'obiettivo di questo
organizzazioni era quello di forzare il governo federale americano a
riconoscere la questione del controllo mondiale delle nascite come un
problema di sicurezza interna degli Stati Uniti. Il presidente
Nixon è caduto nella trappola e il processo culminò con la
presentazione del Rapporto Kissinger che riconosceva che mai nessun
paese era riuscito a diminuire la sua crescita popolazionale senza usare
la pratica dell'aborto.

Parallelamente alla elaborazione e approvazione del rapporto, la
USAID (United States Agency for International Development)
durante una decina di anni passò a finanziare pesantemente in tutto il
mondo il controllo delle nascite non solo attraverso la sterilizzazione
forzata e l'uso dei contraccettivi, come anche attraverso l'aborto,
tanto legale come clandestino. Fu l'USAID chi hà finanziato la
ricerca basica che culminò con la disseminazione clandestina delle
droghe abortive in scala internazionale che oggi sono una piaga in
Latino America. Queste droghe erano considerate dai direttori
dell'USAID come una

"NUOVA PENICILLINA CHE AVREBBE FINITO
CON LA MALATTIA DELLA ESPLOSIONE
POPOLAZIONALE".

L'USAID anche hà patrocinato e iniziato la distribuzione
gratuita di centinaia di migliaia di apparecchi per la pratica
dell'aborto in più di settanta paesi, nella maggioranza dei quali
l'aborto non era legale, e l'impianto di reti di cliniche di aborti
clandestini in vari di essi. Il direttore dell'USAID si vantava
che, con i monumentali risorsi messi disponibili dal Congresso
Americano, circa un miliardo e messo di dollari,

"I PIÙ GRANDI GIÀ DONATI IN TUTTA LA
STORIA AMERICANA PER QUALSIASI
PROGRAMMA DI AIUTO ESTERO CON
ECCEZIONE DEL PIANO MARSHALL",

lui potrebbe diminuire drasticamente la tassa della crescita
popolazionale in qualsiasi paese in 5 anni e, se utilizzasse anche
l'aborto, in appena 2 anni. Questi informazione e altre potrai
vederli nel sito di colui che in quell'epoca era direttore del reparto
di politiche popolazionali dell'USAID:

http://www.ravenholt.com

Il 1974, cosciente della spunta di un'opposizione crescente dei
paesi del terzo mondo che cominciavano a reclamare apertamente che il
migliore controllo popolazionale non erano le pillole e l'aborto, ma
lo sviluppo economico, che il movimento del controllo delle nascite
perdeva spazio dentro del governo americano e non riusciva a acquistarlo
dentro dell'ONU, John Rockefeller III, consigliato da
scienziati sociale della Fondazione Ford, hà capito che la questione
popolazionale dovrebbe essere riformulata nella prospettiva della
questione dell'emancipazione della donna e essere politicamente esibita
non più dai esperti in demografia ma dai rappresentanti dei movimento
femministi sotto l'apparenza dei diritti sessuali e riproduttivi. Le
Fondazioni passarono perciò a patrocinare la modificazione della
morale sessuale popolare, finanziando pesantemente la dissidenza dentro
la Chiesa Cattolica, il movimento omosessuale e l'educazione
sessuale liberale. In altre parole, le Fondazioni che erano dietro
il movimento del controllo delle nascite hanno capito che la sfida del
controllo demografico mondiale non potrebbe essere vinta nel lungo
termine per mezzo della pressione sui governi, ma solo attraverso di
una rivoluzione culturale di natura sessuale.

Il cambiamento di strategia hà portato il movimento femminista al
primo piano e hà avuto come uno dei suoi primi frutti la orientazione
dell'ONU a favore dell'aborto. Dopo le Conferenze Popolazionali
dell'ONU a Bucarest (1974) e nel Messico (1984), in
che l'ONU pareva allinearsi con il pensiero della Chiesa
Cattolica, la presidenza del Fondo di Attività Popolazionali
dell'ONU (FNUAP), fondato da poco, è stata data ad una
medica pachistanese a favore dell'aborto. Con l'aiuto della
presidenza del FNUAP, ci fù un'invasione da parte delle
organizzazione non governamentali femministe nella Conferenza
Internazionale sulla Popolazione nel Cairo il 1994 e nella
Conferenza Internazionale sulla Donna a Pechino il 1995, che
hà rovesciato la tendenza delle conferenze precedenti verso una nuova
posizione dei uffici dell'ONU ampiamente a favore dell'aborto e dei
nuovi diritti sessuali e riproduttivi.

Il successo della Conferenza del Cairo nel 1994 e di Pechino nel
1995 fece possibile che, il 1996, sotto la coordinazione del
Fondo di Attività Popolazionali e con la presenza dei diversi
comitati di vigilanza dei diritti umani dell'ONU e dei
rappresentanti delle nuove organizzazioni fondati da poco, fosse
convocato la famosa conferenza a porte chiuse di Glen Cove, una
città vicina di Nuova York, in che si è stabilito un piano di
pressione graduale dell'ONU su i vari paesi del mondo, specialmente
quelli dell'America Latina, nel senso di accusarli di violare i
diritti umani se non legalizzassero l'aborto.

Secondo la Real Women del Canadà,

"i rappresentanti delle organizzazioni [a favore dell'aborto] dentro
dell'ONU hanno capito che dovrebbero iniziare un nuovo processo per
distruggere il muro di resistenza alle sue politiche. Per questo
motivo, fu organizzato un incontro chiuso e segreto a Glen Cove,
NY, nel dicembre 1996, tra funzionari dell'ONU e strateghi
dei movimenti a favore dell'aborto. Erano presenti in questo incontro
membri delle sei agenzie dell'ONU riguardanti al controllo dei
trattati dei diritti umani, rappresentanti di diverse altre
organizzazioni e agenzie dell'ONU, e altre otto attiviste [a
favore dell'aborto] scelti con molta cura".

"A Glen Cove è stato stabilito un programma che avrebbe prodotto
una nuova interpretazione dei diritti umani fondamentali di modo a
includere l'aborto e i diritti omosessuali. Questi ultimi diritti,
sicuramente, non sono stati ne scritti ne pensati dagli stati che hanno
firmato i documenti dell'ONU quanto questi furono approvati. Ma è
molto importante sottolineare che l'intenzione di questi strateghi e
funzionari dell'ONU è nel senso che questi nuovi diritti impliciti
dell'aborto e i diritti omosessuali dovranno sostituire i diritti
fondamentali universalmente accettati, come i diritti religiosi.
Così, anche se la religione di una nazione, musulmana o cattolica,
proibisca l'aborto o i diritti omosessuali, queste nazione dovranno
essere obbligate, a causa di aver firmato i trattati dell'ONU, a
impiantare e sviluppare le nuove politiche. Se agiscono diversamente,
dovranno essere denunciate come chi non abbia rispettato i diritti umani
per i suoi propri popoli".

"Il processo attraverso del quale i condottieri radicali dell'ONU
pensano di raggiungere i suoi obiettivi è per mezzo degli enti che
controllano l'applicazione dei trattati dell'ONU. Sarà compito
di questi enti trovare i nuovi diritti umani 'impliciti' nei testi dei
documenti. Gli enti di controllo dei trattati dovranno considerare
particolarità di genere nei diritti umani identificando le disposizioni
dei trattati che possano essere estesi di modo che possano 'riflettere
in modo più profondo gli interessi delle donne'. Per esempio, un
Comitato di Controllo potrebbe interpretare il diritto alla vita
(articolo 6 dell'Accordo Internazionale di Diritti Civili e
Politici), o il diritto all'attenzione alla salute (che si trova
nell'Accordo Internazionale di Diritti Economici, Sociali e
Culturali), o anche il dirrito alla non discriminazione in funzione
del genere (che si trova nella Convenzione sull'Eliminazione di
Ogni Forma di Discriminazione nei confronti delle Donne o
CEDAW), di tal modo che questi includano un diritto
all'aborto".

"È stato stabilito che le agenzie dell'ONU dovranno contribuire al
lavoro di questi enti di controllo dei diversi trattati raccogliendo le
informazioni necessarie per stabilire se la nazione agiscono d'accordo
o se violano i nuovi diritti impliciti".

"Queste informazioni sarebbero divulgate quando le nazione consegnano
i suoi rapporti periodici ai diversi comitati di controllo
dell'ONU. Il fracasso o il successo nell'impianto dei nuovi
modelli e diritti impliciti saranno riportati nuovamente, a sua volta,
quando i rapporti ufficiali dei comitati di controllo fossero sottomessi
alla revisione della propria ONU. Questi rapporti saranno basati su
modelli e orientazioni sfigurati dalle organizzazioni che promuovono
l'aborto attraverso di questi diritti trovati da poco. Finalmente, i
dati e i rapporti ufficiali dell'ONU saranno passati ai mezzi di
comunicazione che dovranno informare il successo o la difficoltà di
ogni nazione in particolare nel promuovere questi nuovi modelli di
diretti umani. Questi stessi dati saranno usati come fondamenti per
iniziare protesti e per manovre di pressione, e anche per modificare
leggi e correggere pratiche in nazioni individuali".

http://www.realwomenca.com/newsletter/1998_Sept_Oct/article_2.html

La Conferenza di Glen Cove è anche descritta nel proprio sito del
Fondo Popolazionale dell'ONU:

http://www.unfpa.org/intercenter/reprights/glen.htm

Dopo la Conferenza di Glen Cove il Comitato di Diritti Umani
dell'ONU hà cominciato a esigere, anno dopo anno, che i paesi
latinoamericani legalizzassero l'aborto per i loro popoli, sotto pena
di essere accusati, indipendentemente di ciò che i suoi cittadini
potessero pensare sull'argomento, di violatori di norme, in realtà
inesistenti, dei vari trattati internazionali di diritti umani.

Il Comitato di Diritti Umani dell'ONU hà accusato
sistematicamente nei suoi documenti ai paesi latino americani, nelle
occasioni in che esamina la situazione dei diritti umani dei stati
membri dell'ONU, di violare gli articoli 3, 6 e 7 del Trattato
Internazionale dei Diritti Civili e Politici, per non avere ancora
legalizzato l'aborto. In nome degli articoli 3, 6 e 7 del
Trattato Internazionale dei Diritti Civili e Politici il Comitato
di Diritti Umani già hà esatto ufficialmente di quasi tutti i paesi
latinoamericani che loro legalizzino l'aborto. Però, esaminando gli
articoli 3, 6 e 7 del Trattato Internazionale dei Diritti Civili
e Politici non è possibile trovare nessun riferimento alla questione
dell'aborto. L'integra del Trattato Internazionale dei Diritti
Civili e Politici può essere trovata nell'indirizzo

http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

e, nei suoi articoli 3, 6 e 7 si può leggere soltanto che:

"Articolo 3º: Gli Stati Membri devono assicurare l'uguaglianza
di diritti tra l'uomo e la donna nel godere di tutti i diritti civili e
politici che vengono stabiliti nel presente trattato".

"Articolo 6º: Ogni essere umano hà diritto alla vita. Questo
diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere
arbitrariamente privato della sua vita".

"Articolo 7º: Nessuno potrà essere sottomesso alla tortura, o a
pratiche o punizioni degradanti, crudeli o inumani".

Altri Comitati dell'ONU, come il Comitato che sorveglia
l'applicazione del CEDAW, stanno seguendo i passi del Comitato
dei Diritti Umani e dalla metà degli anni 90 esigono anche loro che
i governi dei paesi latinoamericani legalizzino l'aborto.

Questi decisioni sono in realtà frodi vergognose. I Trattati di
diritto internazionali dell'ONU solo obbligano i stati membri che li
hanno firmato. Ora, nessun stato membro dell'ONU mai hà firmato
nessun trattato dove si trovassi qualsiasi clausola che li obbligassi a
legalizzare l'aborto.

Al contrario, l'articolo 6 del Trattato Internazionale dei
Diritti Civili e Politici afferma che ogni essere umano hà diritto
alla vita e questo diritto deve essere protetto dalla legge:

"Article 6: Every human being has the inherent right to life.
This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily
deprived of his life".

http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

Si deve notare che, nel testo di quest'articolo, il Trattato
esige, per che ci sia la riconoscenza del diritto alla vita, solo la
presenza di un'essere umano, e no di una cittadinanza. Può essere
una questione a discutere se un feto sia o possa avere una
cittadinanza, ma esso è, incontestabilmente, un'essere umano.
Perciò, quando i stati membri dell'ONU firmarono il Trattato
Internazionale dei Diritti Civili e Politici, questi stati in
realtà si auto obbligarono a non legalizzare l'aborto e a difendere la
vita del nascituro.

Da qui si segue che tutte queste decisioni del Comitato dei Diritti
Umani che forzano i paesi membri dell'ONU a legalizzare l'aborto
sono totalmente privi di valore perché questi stati, quando firmarono
il Trattato, si hanno obbligato a fare esattamente l'opposto di ciò
che essi sono forzati a fare da parte del Comitato dei Diritti
Umani.

Però, nonostante questo carattere apertamente abusivo, le decisioni
del Comitato dei Diritti Umani dell'ONU fino al momento mai sono
state contestati da nessuna autorità dei paesi membri dell'ONU.
In realtà, la maggior parte delle autorità dei paesi membri
dell'ONU forse neanche se ne siano accorti dell'esistenza di questi
decisioni. La strategia e la forza che questi decisioni dei Comitati
dell'ONU stanno acquistando sembra consistere esattamente in questo
carattere propositalmente furtivo e privo di tutta trasparenza.
Cioè, queste decisioni dei Comitati che esigono che i paesi membri
dell'ONU legalizzino l'aborto, scritti ma non discusse, sono
usate oggi, come è successo nella Suprema Corte di Giustizia del
Messico, come giurisprudenza consumata di diritto internazionale.

Però, se le autorità dei paesi che hanno rappresentazione
nell'ONU non arrivano alla conoscenza di queste decisioni, e
moltissimo meno il popolo che loro rappresentano, una moltitudine di
Enti non Governamentali finanziati dalle fondazioni americani che
stanno promuovendo l'impianto dell'aborto nel mondo non solo seguono
da vicino tutti i procedimenti delle sedute dell'ONU come anche
partecipano attivamente delle medesime.

La principale organizzazione dietro le manovre di diritto
internazionale che si fanno nell'ONU in materia di aborto è
conosciuta come Centro di Diritti Riproduttivi di New York,
un'ente finanziato da donazioni milionarie da parte delle Fondazioni
Rockefeller, MacArthur, Packard, Ford, Merck e altre. Il
Centro di Diritti Riproduttivi è un'ente pioniere nell'attivismo
del diritto internazionale per la legalizzazione dell'aborto che è
impegnato, dal finale del secolo scorso, a costruire una rete
internazionale di uffici di avvocatura per la promozione dell'aborto in
tutto il mondo. Esso attua in primo posto dentro dei tribunali negli
Stati Uniti ma, parallelamente, sviluppa lavori nei posti più
lontani della terra, distribuite in una rete di uffici di avvocatura
affiliata al Centro di Diritti Riproduttivi che comprendeva più di
100 enti in più di 45 paesi. L'organizzazione allena per mezzo
di borse di studio nei suoi uffici negli Stati Uniti avvocati di tutto
il mondo per attuare nei suoi propri paesi secondo le direttive del
Centro.

Nel 2003 il Deputato Christopher H. Smith di New Jersey hà
denunciato al Congresso Nord Americano un esteso memorando del
Centro di Diritti Riproduttivi nel quale si leggevano chiaramente le
vere intenzioni del lavoro intrapreso da questa organizzazione dentro
dell'ONU. Tra altre cose, il Centro affermava che questo modo di
lavoro, attraverso della creazione di norme flessibili di
giurisprudenza internazionale, era altamente efficiente perché così
facendo si procedeva

"FURTIVAMENTE, SENZA CHE
L'OPPOSIZIONE POTESSE ESAMINARE
PROFONDAMENTE CIÒ CHE STESSE
ACCADENDO".

Secondo il memorando, i direttori del Centro di Diritti
Riproduttivi affermavano che

"IL DIRITTO INTERNAZIONALE
ATTUALMENTE ESISTENTE NON È PERFETTO,
MA, IN TEORIA, LE NORME INTERNAZIONALI
ATTUALMENTE IN VIGORE SONO
SUFFICIENTEMENTE AMPIE PER ESSERE
INTERPRETATE IN TAL MODO CHE POSSANO
PROVVEDERE LE DONNE CON UNA PROTEZIONE
LEGALE ADEGUATA.

IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI
ASSICURARE CHE I GOVERNI DI TUTTO IL
MONDO PROTEGGANO I DIRITTI
RIPRODUTTIVI, INCLUSO L'ABORTO,
PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE CAPISCANO
CHE SIANO LEGALMENTE OBBLIGATI A
FARLO.

IL MODO DI LAVORARE CHE RIGUARDA LO
SVILUPPO DI UNA GIURISPRUDENZA CHE
FORZA L'INTERPRETAZIONE GENERALE
DELLE NORME ATTUALMENTE ESISTENTI E
AMPIAMENTE ACCETTATE DI DIRITTI UMANI
A COMPRENDERE I DIRITTI RIPRODUTTIVI
HÀ DEI VANTAGGI INNEGABILI.
APPOGGIARSI PRIMARIAMENTE NELLE
INTERPRETAZIONI DELLE NORME
ESPLICITE, MENTRE QUESTE SONO
CONTINUAMENTE RIPETUTE DAGLI ORGANI
INTERNAZIONALI, RAFFORZA LA
LEGITTIMITÀ DI QUESTI DIRITTI.
INOLTRE, LA NATURA GRADUALE DI QUESTO
MODO DI LAVORARE ASSICURA CHE NOI NON
SAREMO MAI NEL TERRENO DEL
TUTTO-O-NIENTE, DOVE POSSIAMO
RISCHIARE UN RETROCESSO IMPROVVISO. SI
TRATTA, INOLTRE, DI UNA STRATEGIA CHE
NON RICHIEDE UN GRANDE E CONCENTRATO
INVESTIMENTO DI RISORSI, MA PUÒ ESSERE
OTTENUTO LUNGO IL TEMPO ATTRAVERSO
L'USO REGOLARE DEL DENARO E DEL TEMPO
DI UN'ÉQUIPE. FINALMENTE, C'È UNA
CARATTERISTICA FURTIVA IN QUESTO
LAVORO: TUTTI LE RICONOSCENZE GRADUALI
DEI VALORI OTTENUTI IN QUESTO MODO DI
LAVORARE SONO OTTENUTI SENZA CHE
L'OPPOSIZIONE ABBIA LA POSSIBILITÀ DI
ESAMINARE A FONDO CIÒ CHE STÀ
SUCCEDENDO".

http://www.c-fam.org/pdfs/SecretLegalDocuments.pdf

Più avanti nel memorando il Centro di Diritti Riproduttivi spiega
che la creazione di questa giurisprudenza presso l'ONU dovrà
servire a che, in un momento posteriore, si possa forzare, a l
livello nazionale, attraverso litigi locali di alto impatto, i propri
paesi membri dell'ONU a legalizzare l'aborto basati nel principio
che loro già avevano firmati impegni internazionali, attraverso dei
quali si sarebbero obbligati a farlo. In realtà, questi impegni mai
sono esistiti e mai furono firmati. Secondo il Centro di Diritti
Riproduttivi,

"LE NORME INTERNAZIONALI ATTUALMENTE
ESISTENTI SONO SUFFICIENTEMENTE AMPIE
PER POTER ESSERE INTERPRETATI IN TAL
MODO CHE POSSANO PROVVEDERE LE DONNE
CON LA PROTEZIONE LEGALE ADEGUATA.
PERCIÒ, DOBBIAMO LAVORARE
SISTEMATICAMENTE A RAFFORZARE LE
INTERPRETAZIONI E LE APPLICAZIONI D
ELLE NORME ESISTENTI. QUESTO SIGNIFICA
UN PROCESSO GRADUALE DI PRODURRE
RIPETIZIONI DELLE INTERPRETAZIONI
DELLE NORME ESISTENTI PERCHÉ ESSE
COMPRENDANO E PROTEGGANO I DIRITTI
RIPRODUTTIVI.

IN UN SECONDO MOMENTO È NECESSARIO
UN'AZIONE CONSISTENTE E EFFETTIVA DA
PARTE DELLA SOCIETÀ CIVILE E DELLA
COMUNITÀ INTERNAZIONALE PERCHÉ QUESTE
NORME [COSÌ INTERPRETATE] SIANO ESATTE
AI PAESI. LA PREMESSA È CHE LA MIGLIORE
MANIERA DI PROVARE LA [GIURISPRUDENZA]
DI NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE SU
DIRITTI RIPRODUTTIVI È RIUSCIRE A
RESPONSABILIZZARE I GOVERNI [PER NON
AVERLE ESEGUITO]. ATTUALMENTE IL
CENTRO DI DIRITTI RIPRODUTTIVI
UTILIZZA IL COMITATO DI DIRITTI UMANI
DELL'ONU , CHE SORVEGLIA
L'APPLICAZIONE DEL TRATTATO
INTERNAZIONALE DI DIRITTI CIVILI E
POLITICI, PER ASSICURARE CHE QUESTE
INTERPRETAZIONI REALMENTE POSSANO
CAMBIARE IL COMPORTAMENTO DEI GOVERNI
NAZIONALI. NON VOGLIAMO SOLO STABILIRE
LE NORME DEL COMPORTAMENTO
GOVERNAMENTALE. VOGLIAMO ASSICURARE
ANCHE CHE I GOVERNI CAPISCANO CHE LORO
SONO OBBLIGATI A SEGUIRE QUESTE NORME.

http://www.c-fam.org/pdfs/SecretLegalDocuments.pdf

============================

2. IL RUOLO DELL'ONU NELLA
LEGALIZZAZIONE DELL'ABORTO NEL
DISTRETTO FEDERALE DEL MESSICO.

============================

I seguenti documenti, tra i vari che non sono arrivati al pubblico,
dimostrano l'interesse e il coinvolgimento dell'ONU nella
legalizzazione dell'aborto nel Distretto Federale del Messico.

Il 28 marzo 2007, circa un mese prima della legalizzazione
dell'aborto nel Distretto Federale, l'organizzazione Human Rights
Watch hà inviato ai deputati messicani una lettera il cui riassunto è
il seguente:

"Abbiamo l'onore di dirigerci ai Signori Deputati per
rispettosamente animarvi a votare a favore dei diritti umani delle
donne, includendo nel Codice di Diritto Penale del Distretto
Federale l'alterazione del progetto di vita come motivo per
l'esclusione della responsabilità penale nei casi di aborto durante il
primo trimestre della gravidanza".

"Interpretazioni autorizzate del diritto internazionale dei diritti
umani suggeriscono che tutte le donne hanno diritto di decidere di
maniera indipendente sui temi riguardanti con la gravidanza, incluso
l'acceso al aborto, senza l'interferenza dello Stato o di terzi".

"Non è vero ciò che dicono gli oppositori dell'aborto quando
affermano che il diritto internazionale dei diritti umani proteggono il
diritto alla vita del feto e perciò esigerebbe la penalizzazione
dell'aborto". Gli strumenti internazionali dei diritti umani
ratificati dal Messico garantiscono i diritti delle donne alla vita,
all'integrità fisica, alla salute, alla non discriminazione, alla
privacità, all'informazione, alla libertà religiosa e di
coscienza, all'uguale protezione della legge e a prendere decisioni
indipendenti sul numero di figli e l'intervallo tra le nascite.
Inoltre, i Comitati specializzati dell'ONU hanno appoggiato la
revisione della legislazione come quella del Distretto Federale. Il
Comitato della Convenzione per la Soppressione di tutte le Forme di
Discriminazione contro la Donna hà pubblicato, il 1999, la
Raccomandazione Generale numero 24, sulla donna e la salute, che
chiede la depenalizzazione dei procedimenti medici che unicamente sono
usate dalle donne. L'aborto è uso di essi. Il Comitato dei
Diritti Umani dell'ONU, che esamina le violazioni al Trattato
Internazionale di Diritti Civili e Politici, hà segnalato con
preoccupazione il rapporto tra le leggi che restringono l'aborto e i
rischi per la vita delle donne, e raccomanda la riforma di queste
leggi. Il Comitato dei Diritti del Bambino, che sorveglia il
compimento della Convenzione dei Diritti dei Bambini, hà esortato i
governi a rivedere le legge che proibiscono l'aborto in quei casi in
che gli aborti insicuri contribuiscono a cerare alte tasse di mortalità
materna. Considerato nel suo insieme, questo corpo di diritti porta
alla conclusione che la donna hà il diritto di decidere in materia che
riguardano all'aborto. L'aborto sicuro e legale è essenziale per la
salute e l'autonomia delle donne, e sarebbe la maniera più diretta di
frenare le perdite di vite e altri effetti alla salute che potrebbero
essere prevenite".

http://hrw.org/spanish/docs/2007/03/28/mexico15580.htm

Nella stessa settimana la propria ONU, attraverso di Thierry
Lemaresquier, rappresentante del Programma delle Nazione Unite per
lo Sviluppo (UNDP) in Messico, hà dichiarato in una intervista
alla stampa che l'ONU, per causa della sua esperienza
nell'argomento, sarebbe interessata in "illuminare" il dibattito
sull'aborto in Messico per cambiarlo in un dibattito "informato".
Il rappresentante h à assicurato che, per l'ONU, è fondamentale
che ci sia un "dibattito informato".

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/v3/bin/foto.php/267783

I giorni che antecedettero la legalizzazione dell'aborto nel
Distretto Federale del Messico presenziarono con perplessità la
stranissima e coincidente visita nella città del Messico di un teologo
cattolico tedesco di fama internazionale, attualmente contrattato
dall'ONU per sviluppare una nuova Etica Mondiale. Il teologo è
stato invitato a fare vari pronunciamenti a favore della legalizzazione
dell'aborto, ampiamente divulgati dalla stampa messicana. Il
sacerdote Hans Kung, oggi teologo dissidente della Chiesa
Cattolica, ma impiegato dell'ONU, hà dichiarato durante vari
giorni che il rifiuto di legalizzare l'aborto è un'attitudine anti
cristiana da parte della Chiesa e hà accusato la gerarchia
ecclesiastica di mancare con la misericordia per non permettere
l'aborto. Senza essere molestato dai deputati locali che, al
contrario, esigerono la espulsione giudiziale immediata di un
Cardinale colombiano che si era pronunciato contro l'aborto in una
conferenza di un Congresso a favore della vita, Hans Kung chiese ai
prelati che non radicalizzassero il discorso in temi come l'aborto,
l'eutanasia, l'omosessualità e la contraccezione, perché
l'importante sarebbe

"che si rispettassi la vita, ma senza decidere quando comincia la vita
umana e quando comincia la persona".

http://www.milenio.com/guadalajara/milenio/nota.asp?id=490478

I presupposti lanciati dall'ONU per legalizzare l'aborto in
Messico sono gli stessi utilizzati dal governo Lula per legalizzare
l'aborto in Brasile. La giurisprudenza imposta dall'ONU e la
argomentazione giuridica che fondamenta la sentenza dei ministri
messicani, utilizzata oggi appena per riconoscere la legalizzazione
dell'aborto durante il primo trimestre della gravidanza, esige in
realtà la obbligatorietà della legalizzazione dell'aborto totalmente
libero durante tutta la gravidanza.

Si trattano dei stessi argomenti e dei stessi obiettivi con che il
governo brasiliano si è impegnato presso i Comitati dell'ONU. Il
sostitutivo del progetto 1135/95, presentato dal governo Lula
il settembre 2005 al Congresso brasiliano, revoca dal Codice
Penale tutta la tipificazione del delitto dell'aborto, con che tutti
i tipi di aborti lascerebbero di essere delitto in qualsiasi
circostanza, e con questo si avrebbe legalizzato in realtà qualsiasi
tipo di aborto, in qualsiasi circostanza, per qualsiasi motivo, del
momento del concepimento fino al momento della nascita.

L'aprile 2005, invocando il principio della completa libertà
dell'esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi, un'eufemismo
creato attraverso l'ONU nel diritto internazionale per legalizzare
l'aborto, il governo brasiliano si è impegnato presso il Comitato di
Diritti Umani dell'ONU verso "L'OBIETTIVO DI
RISPETTARE PIENAMENTE LA LIBERA SCELTA
NELL'ESERCIZIO DELLA SESSUALITÀ" e
"L'IMPEGNO DI RIVEDERE (ESTINGUERE) LA
LEGISLAZIONE REPRESSIVA DELL'ABORTO".
Nonostante il linguaggio propositalmente velato, ciò che questo
significa è estinguere totalmente qualsiasi delitto di aborto con
fondamento nei diritti sessuali e riproduttivi.

[Secondo Rapporto Periodico del Brasile al Comitato di Diritti
Umani dell'ONU:
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs85.htm]

L'agosto 2005, il governo Lula, invocando principi di politica
di genere, un'altro eufemismo creato attraverso l'ONU nel diritto
internazionale per legalizzare l'aborto, il governo brasiliano si è
impegnato davanti al Comitato del CEDAW dell'ONU
all'obiettivo di "COMBATTERE LA
DISUGUAGLIANZA PER MOTIVO DI GENERE" e
"IN NOME DEI DIRITTI UMANI DELLA
DONNA", "RIVEDERE (ESTINGUERE) LA
LEGISLAZIONE PUNITIVA DELL'ABORTO".
Nonostante il linguaggio propositalmente velato, ciò che questo
significa è estinguere totalmente qualsiasi delitto do aborto con
fondamento in principi di politica di genere.

[Para accedere a questo documento, vai all'indirizzo
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm, cerca
dove dice "Brasile" e fai click in "Sixth periodic report"]

La somiglianza dell'impegno del governo brasiliano con l'ONU in
legalizzare totalmente l'aborto durante tutta la gravidanza con la
sentenza della Suprema Corte di Giustizia del Messico non è una
semplice coincidenza. Si tratta del frutto di un lavoro
internazionalmente organizzato da decina di anni, che coinvolge la
partecipazione di migliaia di esperti e avendo come punto di appoggio la
propria ONU.

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3. COSA SI PUÒ FARE.

============================

LA DIFESA DELLA DIGNITÀ DELLA VITA
UMANA HÀ CESSATO DA TEMPO DI ESSERE
UN'OPERA DI FILANTROPIA PER DIVENTARE
UNA GUERRA DI ESTENSIONE MONDIALE.
STRUMENTALIZZATA ATTRAVERSO I MEZZI DI
COMUNICAZIONE PER LE MASSE CHE
MANIPOLANO IL LINGUAGGIO PER
NASCONDERE I FATTI, E PARLAMENTI CHE
APPROVANO LEGGI CONTRARIE ALL'ESSERE
UMANO, TUTTO QUESTO COMANDATO NON PIÙ
DA INDIVIDUI O GRUPPI FACILMENTE
IDENTIFICABILI, MA DA GRANDE
FONDAZIONI CHE STABILISCONO STRATEGIE
DI LUNGO TERMINE, FINANZIANO RISORSI E
REALIZZANO IL LAVORO ATTRAVERSO UNA
RETE DI ORGANIZZAZIONI NON
GOVERNAMENTALI LOCALI CHE UBBIDISCONO
A DETERMINAZIONI STRANIERE PER NON
METTERE IN EVIDENZA I VERI AUTORI DI
CIÒ CHE SI È PIANIFICATO E I VERI
PROPOSITI DI CIÒ CHE SI ESEGUISCE.

Il giudizio per il quale la Suprema Corte di Giustizia del Messico
hà considerato costituzionale la legalizzazione dell'aborto nel
Distretto Federale del Messico hà stabilito un precedente per la
legalizzazione del aborto in tutta l'America Latina. La prossima
vittima potrà essere il Brasile, dove il novembre 2008 il
Supremo Tribunale Federale pretende legalizzare per via giudiziale
l'aborto in casi di bambini anencefalici, per in seguito, secondo le
interviste concedute dai propri ministri brasiliani alla stampa,
discutere nel potere giudiziario, come se questo non fosse
un'attribuzione del potere legislativo, la propria questione della
legalizzazione dell'aborto in tutta la sua estensione.

LEGGE, STUDIA E DIVULGA QUESTO
MESSAGGIO, CHIAMA L'ATTENZIONE DELLE
PERSONE PER LA GRAVITÀ CON CHE SI STÀ
DELIBERATAMENTE SOVVERTENDO IL
PROPRIO CONCETTO DEL DIRITTO ALLA
VITA.

L'ABORTO È UN'OLOCAUSTO CHE SI È
ACCURATAMENTE PIANIFICATO DA DECINE DI
ANNI PER ESSERE FUTURAMENTE IL PUNTO DI
PARTENZA DI TUTTA UNA NUOVA
GENERAZIONE DI GRAVISSIME E MAI VISTE
VIOLAZIONI DI DIRITTI UMANI.

Per il giudizio realizzato dalla Suprema Corte del Messico, il
ministro Sergio Aguirre Anguiano, ponente della causa, hà
elaborato un progetto iniziale di sentenza a favore della vita. Il
documento, presentato il 15 agosto 2008 e reperibile in
Internet, contiene la straordinaria quantità di 610 pagine nelle
quali il Ministro elabora un'ampia analisi della Costituzione, delle
legge ordinarie e della giurisprudenza delle istanze superiore della
magistratura messicana e arriva alla conclusione che la legalizzazione
dell'aborto, tale come fù approvata del Distretto Federale,
contraddice non solo la Magna Carta ma anche tutto l'ordine giuridico
messicano e deve, perciò, essere considerata incostituzionale. In
nessun momento il magistrato si è utilizzato di qualsiasi argomento
religioso. Nella parte centrale del rapporto c'è un riferimento a
perizie di esperti in scienze mediche e biologiche elaborate sotto
richiesta dei magistrati, ma i dati presentati non sono poi utilizzati
nell'argomentazione del ministro, che hà voluto propositalmente
restringersi al campo giuridico. Il rapporto può essere trovato
integralmente nel sito della Corte Suprema nell'indirizzo

http://ss1.webkreator.com

Due settimane dopo, nei giorni 25, 26, 27 e 28 agosto,
avendo il progetto di sentenza presentato da Anguiano come punto de
partenza, gli undici ministri hanno votato la costituzionalità della
legalizzazione dell'aborto.

Si sono dichiarati a favore dell'aborto i seguenti otto ministri:

1. GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

2. JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO

3. JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

4. JUAN N. SILVA MEZA

5. JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

6. SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ

7. OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO

8. MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

Si sono dichiarati a favore della vita i seguenti tre ministri:

1. SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO
(Ministro Ponente)

2. MARIANO AZUELA GÜITRÓN

3. GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA (Ministro
Presidente)

Il Ministro Presidente fu l'ultimo a presentare i suoi argomenti.
Prima di iniziare la sua esposizione, a favore della vita, hà
ricordato in pubblico agli altri colleghi che arrivavano moltissimi
messaggi alla Suprema Corte, provenienti dalle più diverse origini,
delle quali la segreteria del tribunale aveva contabilizzato che erano
87% in numero a favore della vita.

In seguito al voto del Ministro Presidente, e prima della votazione
finale, che già spuntava totalmente a favore dell'aborto, fu dato al
ministro Sergio Aguirre Anguiano, autore del progetto iniziale della
sentenza, il diritto di replica. Nel suo discorso finale si è potuto
udire:

"È il mio dovere come giurista e ministro del Tribunale
Costituzionale esprimere la mia discordanza con la maggior parte delle
opinioni che furono qui presentate. Durante la discussione si è
affermato che non esiste un diritto come tale alla vita e che, di
conseguenza, non può esistere neanche un diritto assoluto alla vita,
ma appena la protezione di un bene giuridico internazionalmente
considerato. Nonostante questa sorprendente affermazione, sostengo
che la Costituzione consacra sì il diritto alla vita. La mia
integrità come giudice mi inclina a sostenere le miei conclusioni,
nonostante la schiacciante maggioranza di quelli che sostengono
l'opinione contraria. La mia insistenza non è figlia
dell'ostinazione, ma della piena convinzione che l'interpretazione
che sostengo è corretta dal punto di vista costituzionale. La
presentazione del progetto e della mia argomentazione, così come
l'integra di questa replica, dovranno essere conservate, e tutto
questo sarà testimonio per cambiamenti di opinione quando, nel dovuto
momento, altri generazioni di ministri possano giudicare e, attuando
il loro parere, fare meglio che oggi noi qui abbiamo fatto".

Più avanti potrai leggere un riassunto degli argomenti della replica
completa del Ministro Anguiano. Tutto il giudizio può essere
consultato in video e in testo nel seguente indirizzo:

http://www.informa.scjn.gob.mx/sesiones_del_pleno.html

SCRIVI UN MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO
AI MINISTRI SERGIO SERGIO AGUIRRE
ANGUIANO, MARIANO AZUELA E GUILLERMO
MAYAGOITIA PER AVERE BRILLANTEMENTE
DIFESO LA VITA.

Gli attacchi alla dignità della vita umana per la via giudiziale solo
potranno cessare dal momento in che sia riconosciuta esplicitamente
nella Costituzione di ogni paese la personalità e il diritto alla vita
del nascituro dal momento della fertilizzazione. Fino a che non si
avrà definito chiaramente il nascituro come persona, le legge non lo
potranno proteggere. Come lo potrebbero fare, se nemmeno lo
riconoscono come persona?

Poco importa, in questo senso, che non riconoscendo esplicitamente la
personalità se non dopo la nascita, si riconosca la natura umana dal
concepimento, o anche che si riconosca la protezione alla vita dal
momento del concepimento. Nessun ministro costituzionale, incluso
quelli che si sono mostrati favorevoli all'aborto, hanno avuto la
minima difficoltà in riconoscere che la vita si inizia con la
fertilizzazione. Non avrebbero anche avuto difficoltà in riconoscere
che questa vita, che si inizia nella fertilizzazione, sarebbe di
natura umana, giacché ciò che sarebbe nato dall'ovulo fecondato
sarebbe un uomo e no una tartaruga. Il problema consiste tutto in
sapere se quest'ovulo fecondato, già una vita, e già una vita
umana, è una persona riconosciuta come tale dalla legge e dalla
Costituzione. Perché mentre la Costituzione non riconosca
esplicitamente la personalità del nascituro, la sua vita potrà essere
protetta come un bene di valore, come potrà essere protetta anche la
vita di un delfino o una tartaruga, ma no come una persona che abbia
diritto inviolabile alla vita. Quelli che lavorano a favore della vita
devono seriamente pensare a strutturare una strategia pianificata di
lungo termine attraverso la quale si possa schiarire e preparare il
legislativo per riconoscere la personalità del nascituro dal momento
della fertilizzazione.

Per quelli che non potranno leggere l'integra del giudizio della
Suprema Corte, in seguito si trova un riassunto di alcuni dei
principali voti dei ministri.

============================

4. RIASSUNTO DI ALCUNE DELLE
PRINCIPALI ESPOSIZIONI DEI MINISTRI

============================

SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA
NAZIONE

http://www.informa.scjn.gob.mx/sesiones_del_pleno.html

AZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ NUMERO
147\2007 E SUA ALLEGATA 147\2007

_____________________________________

MINISTRO GÓNGORA PIMENTEL

Lo studio realizzato nel progetto presentato dal relatore nos
giustifica il perché la vita debba essere protetta fin dalla concezione
e non menziona nessuna argomentazione circa l'uguaglianza e l'equità
dei generi, né esprime alcuna considerazione circa i diritti umani
delle donne. Si tratta di un'interpretazione incompleta, perché
stiamo trattando un argomento che respinge il tema dei diritti delle
donne e della salute sessuale e riproduttiva.

Il progetto non considera i diritti delle donne como punto di partenza
per il suo studio. Approva e giustifica lo Stato messicano ad
obbligare le donne gravide a trasformarsi in madri, sotto la minaccia
ed il controllo penale. Penso sia una considerazione conveniente
introdurre una prospettiva di genere, per evitare un'attribuzione
disuguale di diritti e responsabilità tra i sessi, come fu
riconosciuto e vi si compromise lo Stato messicano attraverso diversi
strumenti giuridici, come la Convenzione (dell' ONU) per
l'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro la
Donna e la Convenzione Interamericana per Prevenire, Sanzionare ed
Sradicare la Violenza contro la Donna.

L'uguaglianza riconosciuta dal primo articolo della Costituzione ha
come effetto garantire che le donne non soffrano la discriminazione
legislativa. Ma a partire dal momento in cui lo Stato messicano
impone, per via penale, che la gravidanza sia condotta a termine, sta
riducendo una serie di diritti fondamentali delle donne, per il fatto
che le mette in considerevole svantaggio, non permettendo loro il pieno
esercizio dell'autonomia e della cittadinanza.

Nel primo articolo della Costituzione si proibisce anche la
schiavitù. In effetti la gravidanza forzata implica una forma di
schiavitù, perché impone alla donna un tempo di gestazione contro la
sua volontà, con conseguenze per il resto della vita.

La Costituzione proibisce la discriminazione a causa del genere. In
effetti la penalizzazione dell'interruzione volontaria di una
gravidanza con meno di dodici settimane discrimina a causa del genere,
perché impone il dovere e l'obbligo di portare a termine la gravidanza
in qualunque circostanza, con minaccia di pena criminale, creando la
possibilità, qualora la donna prendesse la decisione di non essere
madre, di attribuirle la categoria di delinquente.

La penalizzazione dell'aborto discrimina a causa dell'età perché
non si rispetta il momento biologico e fisico nel quale la donna si
sente preparata per l'esercizio della maternità , poiché sotto
minaccia penale essa si vede obbligata a portare a termine una
gravidanza, senza che ci si importi della fase pela la quale la sua
vita sta passando.

Discrimina pure a causa della condizione sociale. Non lasciando
spazio a dubbi, questo è uno dei punti principali per giustificare la
costituzionalità dell'interruzione della gravidanza sotto le dodici
settimane, poiché i problemi di salute causati dagli aborti insicuri
hanno un impatto maggiore tra le donne povere.

Discrimina per motivi di salute, poiché la penalizzazione
dell'interruzione della gravidanza ha come conseguenza che le donne,
che l'abbiano praticata con un aborto insicuro, non sono sottoposte ad
un adeguato controllo sanitario.

(D'altra parte), possiamo affermare che non esiste nessuna
giustificazione logico giuridica che permetta di affermare che
l'embrione minore di dodici settimane è un individuo o persona che
possa anteporsi e restringere i diritti delle donne. In ogni caso
l'embrione con meno di dodici settimane è un bene giuridico che non
manca di protezione legale, eccezion fatta dell'ipotesi in cui la
donna decide di non continuare la gravidanza.

Arrivati a questo punto, mi sembra opportuno ricordare che la
depenalizzazione dell'aborto fino alla dodicesima settimana e
l'offerta da parte del servizio pubblico dell'interruzione della
gravidanza, in questo contesto, costituiscono un diritto di salute
pubblica, strettamente vincolato al Patto Internazionale di Diritti
Economici, Sociali e Culturali (dell'ONU).

Nel 2006 il Comitato di Diritti Economici, Sociali e
Culturali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite espresse la sua
preoccupazione circa le violazioni dei diritti umani commesse
nell'aborto e chiese al governo messicano di occuparsi dell'elevata
tassa di mortalità materna, causata dagli aborti realizzati in
condizioni di rischio.

Il decreto del Distretto Federale, col quale si riforma il Codice
Penale per il Distretto Federale, rappresenta l'esecuzione, da
parte del governo, delle raccomandazioni fatte dal Comitato, colle
quali lo Stato Messicano soddisferà i suoi obblighi in materia di
diritti umani, motivo per il quale l'aborto, secondo
l'Organizzazione delle Nazioni Unite, deve essere approvato dalla
Suprema Corte.

IL Comitato dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite determinò che, per sostenere il diritto alla vita, gli Stati
devono ricorrere a misure positive per ridurre le morti evitabili, ivi
comprese le misure contro gli aborti clandestini che collocano la vita
in pericolo. Una di queste misure è la "discriminalizzazione
dell'aborto". Quest'opinione fu confermata dall'Ufficio
dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, Luis Arbur, che
suggerì che si approvasse la discriminalizzazione dell'aborto in tutto
il territorio della Repubblica Messicana.

(Il progetto del Ministro Relatore) menziona il principio
dell'interesse superiore del bambino, ma senza prima dimostrare come
da prodotto della concezione è passato ad essere bambino. A questo
punto mi interessa chiarire che l'articolo 1 della Convenzione sui
Diritti del Bambino (dell'ONU) non definisce il momento a
partire dal quale si comincia ad essere bambini, se non il momento fino
a quando si è bambini. Questa redazione non fu casuale.
L'intenzione espressa dai suoi redattori fu de evitare di decidere sul
momento a partire dal quale si attribuisce la condizione di bambino,
proprio per evitare di prendere partito tra gli Stati favorevoli alla
protezione fin dal momento della concezione e gli Stati che includono
nella loro legislazione ipotesi lecite di interruzione della
gravidanza.

Se il progetto non valorizza l'importanza dei diritti umani e
fondamentali delle donne, il risultato della sua valutazione non può
essere congruente con la globalità del sistema di diritti umani.

I sistemi dei diritti umani non possono obbligare gli Stati a
difendere il diritto alla vita a partire dalla concezione, perché ciò
implicherebbe l'imposizione di ideologie e sistemi di valori soggettivi
che possono sacrificare altri diritti pienamente identificabili.
L'imposizione di un sistema di valori soggettivo, com'è
l'accettazione che il prodotto della concezione è persona,
costituisce un attentato allo Stato democratico e alla libertà di
pensiero e di credo. Il progetto non riesce ad affermare ne provare
che il prodotto della concezione è persona agli effetti della tutela
dei diritti costituzionali.

Questo progetto non corrisponde alle raccomandazioni fatte allo Stato
Messicano in materia di diritti umani e non considera nemmeno i
progressi in tema di diritti sessuali e riproduttivi delle donne.

_____________________________________

MINISTRO COSSÍO DÍAZ

L'impressione che io ho dell'affermazione che il diritto per
eccellenza è il diritto alla vita, senza il quale non hanno senso
tutti gli altri diritti fondamentali e che ne costituisce il presupposto
logico, è che si tratta di un inganno naturalista. Dal fatto che la
vita sia una condizione necessaria per l'esistenza di altri diritti non
si può dedurre che si deve considerare la vita come qualcosa di più
importante di qualunque altro diritto. Em altri termini, possiamo
accettare come verità che se non c'è vita non si può esercitare
nessun diritto, su questo non ci sono dubbi, ma da ciò non possiamo
concludere che il diritto alla vita goda di supremazia su qualunque
altro diritto. Accettare questo non obbliga ad accettare pure che il
diritto ad alimentarsi sia più importante del diritto alla vita,
perché il primo è condizione per il secondo.

Quel che, invece, mi pare possiamo trovare nella Costituzione in
forma esplicita, sono certe previsioni costituzionali che in forma
positiva stabiliscono obblighi allo Stato di promuovere e realizzare i
diritti in rapporto con la vita, come per esempio, quelli in rapporto
con la salute, con l'abitazione, l'ambiente, la sicurezza,
l'infanzia, l'alimentazione e le cure con le donne in stato di
gravidanza e nell'ora del parto, fra gli altri. Cioè la
Costituzione, a mio giudizio, non riconosce la vita come un diritto
in senso positivo, ma stabilisce che, una volta data la condizione di
vita, esiste un obbligo per lo Stato agli effetti di promuoverla.

Quel che trovo è che il diritto alla vita nei Trattati
Internazionali non si usa come un diritto assoluto. Per esempio, se
analizziamo le Convenzioni di Ginevra del 1949 sui diritti
umanitari, delle quali il Messico è firmatario, e che proteggono le
persone in caso di conflitti armati, si stabilisce che non si devono
privare della vita le persone, però se ciò accade a causa del
conflitto armato, si deve garantire che lo si faccia senza eccessi o
sofferenze inutili. Di conseguenza c'è una relativizzazione del
diritto alla vita nella stesso diritto internazionale e mi sembra che
ciò sia importante per non considerare la vita come un diritto assoluto
e senza nessuna possibilità di modificazione.

Mi sembra che ne costituzionalmente ne incostituzionalmente,
nell'ambito a cui mi riferisco, esiste un diritto come tale alla
vita: non esiste un diritto e, di conseguenza, nemmeno può esistere
un diritto assoluto alla vita. Mi sembra che quel che esiste è una
questione differente: esiste la protezione di un bene giuridico
internazionalmente riconosciuto, ma non, per così dire, questo
diritto alla vita.

Mi sembra pure che è molto importante ricordare, riguardo alla
questione se questo diritto alla vita ha o non ha un carattere
assoluto, quel che questa Suprema Corte ha sostenuto in alcune delle
sue tesi. In una determinata tesi ci si dice che "TUTTE LE
NORME COSTITUZIONALI HANNO LA STESSA
GERARCHIA E NESSUNA DI ESSE PUÒ ESSERE
DICHIARATA INCOSTITUZIONALE". Si Dice
inoltre, nella parte che mi interessa sottolineare: "TUTTI I
SUOI PRECETTI HANNO LA STESSA FORZA
GERARCHICA E NESSUNO DI ESSI PREVALE
SUGLI ALTRI.

Dove voglio arrivare con questo? (Voglio arrivare) alla tesi che i
diritti fondamentali, o garanzie individuali, sono diritti che
ammettono la possibilità di una modulazione.

Se il diritto alla vita fosse espressamente riconosciuto nella
Costituzione, ciò che molto rispettosamente io non vedo, sarebbe,
ad ogni modo, un diritto considerato relativo e, di conseguenza,
dovrebbe essere un diritto in armonia con tutto l'insieme dei diritti.
Se il Tribunale Costituzionale deve affrontare il problema di una
penalizzazione, deve utilizzare determinate tecniche interpretative per
sapere se questa azione legislativa dello Stato è un'azione permessa
e l'unica maniera di sapere se ciò è possibile è confrontando i
diritti, in questo caso i diritti della donna non in rapporto ad un
diritto fondamentale dell'embrione o feto, ma, e già lo disse con
molta chiarezza, in rapporto ad un bene costituzionalmente protetto,
che non è la stessa cosa di un diritto.

A questo punto meglio mi sembra che stiamo di fronte ad un problema in
cui si deve invertire l'argomento per domandarci se lo Stato è
obbligato a penalizzare la pratica di queste condotte. Nella nostra
Costituzione esistono precetti chiari di penalizzazione. L'articolo
16 dice che nessun indiziato potrà essere trattenuto dal Pubblico
Ministero più di quarantotto ore, e si dice anche: "Ogni abuso a
quel che è stato anteriormente disposto, sarà sanzionato dalla Legge
Penale". Nello stesso articolo 16, si dice che le comunicazioni
private sono inviolabili, e la Legge sanzionerà penalmente qualunque
atto che vada contro la libertà ed il carattere privato delle stesse.
Ma la domanda che io mi pongo è dove ci si dice che (l'aborto deve
essere penalizzato)?

Oltre a ciò, lo Stato messicano, in ambito internazionale, si è
impegnato a sanzionare determinate condotte, come nella Convenzione
per la Prevenzione e la Sanzione del Delitto di Genocidio, nella
Convenzione Interamericana sulla Scomparsa Forzata di Persone o in
quella che fu citata ieri dal ministro Góngora, la Convenzione
Interamericana per Prevenire, Sanzionare ed Sradicare la Violenza
sulla Donna, nella Convenzione di Belém del Parà. Questi sono
gli unici casi che ci si presentano.

Io credo che questo argomento parte da una vecchia distinzione secondo
la quale esistono condotte che si classificavano cattive in se stesse e
altre che si classificavano cattive perché proibite. Se ammettiamo
che esistono certe condotte che sono cattive in se stesse, in questo
caso stiamo partendo da una metafisica particolare o da una ideologia
particolare secondo la quale certe condizioni, che sono dati di fatto
nel mondo, sono così cattive che necessariamente il Legislatore
dovrebbe sanzionarle.

D'altra parte, se partiamo dalla concezione della condotta cattiva
perché proibita, quel che semplicemente sappiamo è che una condotta
è cattiva perché il Legislatore Democratico decise di classificarla
in questo senso. Mi sembra che se accettiamo il presupposto dello
Stato Democratico nel quale viviamo, quel che abbiamo è che la
Costituzione stabilisce alcuni precetti chiari di penalizzazione e
alcuni precetti diffusi e non più di tanto. Perciò, se leggo questi
precetti chiari e diffusi, in nessun caso trovo che si dica che devono
essere stabilite sanzioni penali per il caso dell'aborto.

Di fronte a questo argomento ci si può porre la domanda se è di
libera disponibilità che il Legislatore penalizzi o depenalizzi
determinate condotte. Io credo che ci sono alcuni limiti e non più di
tanto. Abbiamo assistito a diversi esempi di depenalizzazione che non
hanno causato nessun problema. Per esempio, il 14 gennaio 1985
sparì il delitto dei giochi proibiti, e nel 1991 il delitto di
vagabondaggio e di mala vita. Cosa mi dice questo? Che il
Legislatore conta con potere sufficiente per depenalizzare quelle
condotte che, a giudizio del Legislatore democratico, hanno smesso di
essere oggetto di disapprovazione sociale.

Se tale è la decisone che prende il Legislatore democratico, con che
ferramenta costituzionali possiamo impedire che il Legislatore
depenalizzi quelle condotte che decise di depenalizzare? A mio
parere, solo con quegli elementi che costituzionalmente ordinano la
penalizzazione delle condotte alle quali mi sono riferito e delle
quali, vedi il caso, non fa parte il tema della presente discussione.

Di conseguenza, se ci trovassimo di fronte ad una penalizzazione
dell'aborto, in questo caso sì potremmo introdurre un insieme di
elementi differenziati per sapere se questa azione dello Stato sta o no
compromettendo i diritti della donna o di altri tipi di soggetti.
Essendo così le cose, non capisco come potremmo valutare, da un
lato, i diritti della donna, che in questo caso concreto sono
riconosciuti, in rapporto ad un bene costituzionalmente protetto, ma
che non è un diritto fondamentale, perché continuo a non trovarlo ne
nella Costituzione ne nel Diritto Internazionale.

_____________________________________

MINISTRO SILVA MEZA

Sia il progetto del Ministro Relatore sia le denunce presentate dalla
Procuratoria Generale della Repubblica e dal Presidente della
Commissione dei Diritti Umani partono dal presupposto che esiste
nell'ambito costituzionale una illimitata e assoluta protezione del
diritto alla vita del nascituro. Ma la depenalizzazione
dell'interruzione della gravidanza, nella sua prima tappa, deve
necessariamente essere posta in rapporto coi diritti costituzionali
espressamente riconosciuti alle donne. Il riconoscimento, fatto da
questa Suprema Corte di Giustizia della Nazione, del diritto alla
vita non significa che questo diritto sia assoluto e che non possa
essere controbilanciato da altri diritti o limitato in risposta a certi
interessi statali. Nel nostro ordinamento giuridico troviamo diversi
casi che impongono chiaramente limiti al diritto alla vita.

Il diritto di decidere in modo libero e responsabile il numero dei
figli e l'intervallo di tempo tra un figlio e l'altro è un diritto
consacrato senza condizione alcuna ed anzi col pieno diritto di esigere
dallo Stato che renda possibile l'esercizio di questi diritti.
Questo non implica in alcun modo l'intervento neppure indicativo da
parte di nessuna autorità e di nessuna persona sulla decisone di come
deve essere la discendenza.

Essendo questa la situazione, è chiaro che il Legislatore volle
plasmare il dovere dello Stato di non intervenire in una decisone
personale, come è la pianificazione familiare, assumendo, oltre a
ciò, il chiaro impegno di offrire alla popolazione i mezzi sufficienti
e idonei per esercitare ciò che si denomina come "paternità
responsabile".

L'Assemblea Legislativa del distretto Federale, costituita da
deputati eletti dal voto dei cittadini, è depositaria della sovranità
popolare della gente che rappresenta e, pertanto, ha la facoltà di
decidere, attraverso la maggioranza dei suoi membri, mediante un
dibattito aperto, le condotte che in ambito penale devono essere
censurate o no. A questo punto dobbiamo riconoscere che, per
l'assenza di una definizione costituzionale chiara sul momento a
partire dal quale si deve offrire protezione alla vita, l'interprete
costituzionale, i legislatori ed i giudici devono essere rispettosi
della decisione del Legislatore che la costruisce ponderando i diritti
in conflitto in un esercizio pienamente democratico. Dobbiamo
aggiungere che, nel caso concreto del delitto di aborto e della
depenalizzazione dell' interruzione volontaria della gravidanza nelle
prime dodici settimane, non esiste una disposizione costituzionale che
riferisca chiaramente che tali condotte debbano essere oggetto di
sanzione nell'ambito penale.

Secondo il mio parere, la misura usata dal Legislatore è idonea a
salvaguardare i diritti delle donne, poiché la non penalizzazione
dell'interruzione della gravidanza rende libere le donne perché
decidano a rispetto del loro corpo. Insistendo che non è per
l'esistenza della proibizione penale che le donne in gravidanza si
asterranno dal realizzare aborti, è corretta la prevalenza che fu data
ai diritti delle donne, poiché la non penalizzazione
dell'interruzione della gravidanza nelle sue prime dodici settimane
salvaguarda, indiscutibilmente, diritti delle donne di grande
importanza, tutelati dall'ordine costituzionale tra i quali si trova,
tra l'altro, il diritto alla vita.

Non si può proporre che la minaccia penale sia la prima e l'unica
soluzione per la scomparsa delle pratiche clandestine dell'interruzione
volontaria della gravidanza poiché, in caso contrario, faciliteremmo
il ritorno al sistema penale della vendetta come immediato fondamento
della sanzione. Il diritto penale moderno incorpora il principio della
"ultima ratio" che obbliga a far sì che le pene, come il mezzo
coercitivo più importante dello Stato, siano l'ultimo degli
strumenti statali per prevenire gli attacchi ai beni e valori
fondamentali della società. In questo senso, penalizzare la condotta
in questione equivarrebbe ad utilizzare il diritto penale come un
ferramento simbolico e non come un meccanismo di "ultima ratio";
perciò la penalizzazione della condotta è inefficace e, lungi
dall'impedire che le donne ricorrano all'interruzione volontaria della
gravidanza in modo sicuro, le obbliga a sottomettersi a procedimenti
medici in condizioni insicure, nelle quali, tra l'altro, come
dicemmo, mettono in rischio la propria vita.

La razionalità della riforma contestata si giustifica pure se
consideriamo che lo Stato, nonostante abbia intrapreso azioni di
pianificazione familiare, queste finora non furono sufficientemente
ampie ed efficaci affinché le coppie possano decidere liberamente e
responsabilmente il numero dei figli e l'intervallo tra un figlio e
l'altro. Pertanto se lo Stato stesso non è riuscito a compiuto il
suo obbligo costituzionale di educare in materia de sessualità e
riproduzione, e furono insufficienti gli sforzi per garantire il pieno
accesso ai metodi contraccettivi, oltre al fatto di sapere che non
esiste nessuno di questi metodi che sia 100% efficace, non si può
condannare la società per un esercizio irresponsabile della libertà
riproduttiva mediante la penalizzazione assoluta della condotta in
questione.

A partire da queste considerazioni considero che le norme promulgate
dal Legislatore locale sono ragionevoli e costituzionalmente
fondamentate, perché in una certa maniera riconoscono che lo Stato fu
incapace di ridurre le situazioni di disuguaglianza che imperano nella
nostra società.

_____________________________________

MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS

Sono d'accordo che la Costituzione messicana protegge la vita umana;
però, non considero che si possa sostenere, a partire dal suo testo,
che lo faccia senza introdurre nessuna distinzione e senza prevedere
nessuna eccezione, restrizione o limitazione. La nostra Costituzione
non stabilisce, a mio parere, diritti assoluti ne la prevalenza per se
stessi di alcuni diritti sugli altri. Anche nel caso del diritto alla
vita esistono eccezioni costituzionali e legali. Cito per esempio
l'articolo decimo della Costituzione che stabilisce il diritto alla
legittima difesa. Sono d'accordo che ne nella Legislazione nazionale
ne nei Trattati Internazionali esiste una norma che obblighi lo Stato
messicano ad emettere sanzioni penali contro la donna che decide di
interrompere la sua gravidanza nelle prime dodici settimane di
gestazione.

Nella nostra Costituzione non esiste in maniera esplicita la
protezione alla vita. Cioè no trovo nelle sue disposizioni nessuna
che consacri espressamente ed in forma assoluta l'inviolabilità della
vita o del diritto alla vita. Mi spiego. La vita come un bene
protetto deriva dal contenuto della Norma Fondamentale in quanto senza
la vita non potrebbero esistere tutti glia latri diritti fondamentali di
una persona o individuo. Ma ci troviamo di fronte ad una protezione
generale della vita da parte dello Stato, mentre il diritto alla
vita, come diritto soggettivo, suppone la titolarità per il suo
esercizio, la quale si restringe necessariamente alla persona umana in
contrapposizione alla protezione alla vita in generale. I diritti
fondamentali consacrati negli articoli costituzionali 14 e 22 sono
relativi alla protezione della persona e non alla vita umana perché,
se così non fosse, arriveremmo all'estremo di sostenere che la
Costituzione stà proteggendo anche una cellula, perché è vita. La
Costituzione riconosce l'esercizio dei diritti fondamentali a partire
dall'esistenza dell'individuo. La protezione generale della vita
come bene costituzionale, in quanto vita vita potenziale, non è
illimitata ne assoluta di fronte a tali diritti.

A sua volta, dalla revisione dei diversi trattati o convenzioni
internazionali firmati dallo Stato messicano, che ieri il ministro
Góngora Pimentel ha dettagliato nel suo interessante intervento,
deduciamo che, fra gli altri, il Patto Internazionale dei Diritti
Civili e Politici dell'ONU e la Convenzione Americana dei
Diritti Umani non stabiliscono in forma esplicita che il nascituro sia
persona umana come tale, e perciò il nascituro non può essere
titolare di un diritto alla vita o di una protezione alla vita in forma
assoluta.

Stando così le cose, sia costituzionalmente sia secondo i trattati
internazionali, la protezione alla vita, nel caso del nascituro, non
è assoluta ne illimitata, ma ad ogni modo deve essere valutata in
rapporto ad altri valori costituzionalmente protetti. Cioè non siamo
di fronte ad una protezione assoluta alla vita in gestazione, dobbiamo
piuttosto ponderare tale protezione in rapporto ai diritti fondamentali
che siano in gioco i quali, nel nostro caso concreto, sono quelli
inerenti alla donna, dato il suo particolare rapporto col feto.

Benché il Legislatore debba proteggere la vita in gestazione, egli
non può pregiudicare in forma sproporzionata i diritti della donna.
Non è costituzionalmente ammissibile che il Legislatore, al fine di
proteggere la vita in gestazione, sacrifichi in forma assoluta i
diritti fondamentali della donna gravida, considerandola in questo caso
come un semplice strumento della vita in gestazione. Quando tali
valori o diritti fondamentali entrano in conflitto, il Legislatore
deve regolamentare tali diritti in maniera che la protezione alla vita
del nascituro non prevalga sui diritti della donna, come pure non
questi su quello. Sostenere, come si fa nel progetto presentato dal
Ministro Relatore, che costituzionalmente la protezione alla vita in
gestazione è assoluta e solamente il Costituente potrebbe
modificarla, ci porterebbe a violare i diritti fondamentali della donna
riconosciuti dalla stessa Carta Fondamentale, considerando la donna
un semplice strumento di riproduzione. La definizione che l'aborto è
l'interruzione della gravidanza (solo) dopo la dodicesima settimana
di gestazione non è sproporzionata o ingiustificata, poiché questa
definizione cerca di equilibrare sia la protezione della vita potenziale
come dei diritti delle donne, e riesce ad evitare che la protezione
alla vita in gestazione sia considerata superiore alla libertà di
autodeterminazione procreativa, della crescita personale, della
dignità e del diritto alla salute fisica e mentale della donna.

_____________________________________

MINISTRO AGUIRRE ANGUIANO

Prendo la parola per dirigermi come a destinatari preferenziali no ai
mezzi di comunicazione, ne ai professionisti al loro servizio, ma agli
uomini e alle donne le cui vite sono impegnati con il diritto e la
giustizia. È mio dovere come giurista e come ministro del Tribunale
Costituzionale esprimere la mia discordanza dalla maggior parte delle
opinioni che qui sono state presentate. Fedele alla mia convinzione
democratica, non posso rimanere senza commuovermi davanti a certe
affermazioni che, sia detto con rispetto, semplicemente non posso
condividere.

Riaffermo la mia convinzione che la Costituzione non consacra
testualezzatamente il diritto alla vita, ma essa viene esplicitata
quando interpretata come condizione necessaria per l'esercizio di tutti
gli altri diritti.

Durante la discussione si è affermato che ne costituzionalmente, né
internazionalmente esiste un diritto come tale alla vita. Non
esisterebbe un diritto e, di conseguenza, anche non potrebbe esistere
un diritto assoluto alla vita. Si è detto che ciò che esiste è una
protezione di un bene giuridico internazionalmente considerato, ma no
un così diritto alla vita.

Nonostante questa sorprendente affermazione, sostengo che la
Costituzione consacra sì il diritto alla vita umana, il che deriva
principalmente dei suoi articoli 1, 14 e 22, bensì come
dell'interpretazione congiunta e sistematica di tutte le sue
disposizioni, tanto di quelle che consacrano i diritti fondamentali
degli individui, come la uguaglianza, la libertà, la sicurezza
giuridica, sociale, collettiva, come quelle che hanno come finalità
il bene essere della persona umana, soggetta all'impero degli organi
del potere. Si può affermare che, alla stesso modo, i Trattati
Internazionali, in concreto l'articolo 6º punto primo del Trattato
Internazionale di Diritti Civili e Politici, e l'articolo 4º
punto primo della Convenzione Americana dei Diritti Umani
dispongono, nel suo ordine,

Articulo 6. 1.- Il diritto alla vita è inerente alla persona
umana. Questo diritto sarà protetto dalla legge. Nessuno potrà
essere privato della vita arbitrariamente.

Articulo 4. Diritto alla vita. 1. Ogni persona hà diritto a che
si rispetti la sua vita. Questo diritto sarà protetto dalla Legge,
e in generale dal momento del concepimento. Nessuno potrà essere
privato della vita arbitrariamente.

Esiste anche giurisprudenza costante e consistente della Corte
Interamericana di Diritti Umani, nella quale letteralmente si è
sostenuto che il diritto alla vita è un diritto umano fondamentale, il
cui godimento è un requisito previo per il godimento di tutti gli altri
diritti umani e che, di non essere rispettato, tutti gli altri diritti
restano privi di senso.

Nella discussione si è sostenuto che il concepito non possiede
qualità di bambino. Su questo punto insisto che l'articolo 1º
della Convenzione dei Diritti del Bambino si deve interpretare
insieme con il paragrafo nono del suo preambolo, il quale fà parte del
testo di questo strumento, nei termini dell'articolo 31 della
Convenzione di Vienna, e che stabilisce che il bambino, dovuto alla
mancanza di maturità fisica e mentale, necessita di protezione e
attenzione speciali, incluso la dovuta protezione legale, tanto prima
come dopo della nascita. Inoltre questo paragrafo nono fu [introdotto
come] conseguenza della proposta del Senegal e Malta, per che nella
definizione di bambino dell'articolo 1º si includesse espressamente
il concepito, dalla quale ragione si deve intendere che la protezione
che offre questa Convenzione è dal momento del concepimento.

Si è detto anche che il Comitato dei Diritti Economici Sociali e
Culturali dell'ONU hà manifestato la sua preoccupazione per le
violazioni dei diritti umani commesse nell'aborto e hà chiesto al
governo messicano che si occupasse della elevata tassa dio mortalità
materna causata dagli aborti praticati in condizioni di rischio. A
questo si deve segnalare che la depenalizzazione dell'aborto non è una
misura costituzionalmente valida per soluzionare il problema della
mortalità per aborti clandestini. [È vero che] in alcuni precedenti
internazionali e raccomandazioni si è arrivato ad affermare
l'esistenza di un diritto all'aborto legale, ma questo diritto non
può essere fondamentale, già che è subordinato alla decisione
legislativa dello Stato di converrete l'aborto in legale, e i diritti
fondamentali, invece di essere subordinati allo Stato, subordinano ad
esso. Perciò non può essere un diritto fondamentale il supposto
diritto all'aborto legale.

Inoltre è pertinente ricordare che per arrivare a essere parte di un
trattato, gli stati si compromettono a inviare rapporti periodici sul
suo compimento, ricevono raccomandazioni sul modo di migliorarlo e
permettono che i Comitati do Sorveglianza accompagnino i
procedimenti. Gli stati, nonostante, non permettono di nessun modo
che i membri del Comitato riscrivano la loro legislazione interna. In
questo modo i comitati di sorveglianza dei trattati non possiedono
nessuna attività legislativa o interpretativa. Infatti i membri di
questo comitati non sono eletti dal voto popolare, sono semplicemente
nominati per verificare im compimento dei trattati e non appartengono a
nessuna circoscrizione elettorale, perché le raccomandazioni del
Comitato e i commenti generali non sono parte delle negoziazioni dei
trattati e non obbligano gli stati di che fanno parte.
Conseguentemente, quando si tratta dell'aborto gli organi di
sorveglianza non possono, senza violentare i principi di sovranità e
libero consentimento, creare un diritto o un obbligo degli Stati
partecipanti del trattato che questi [anteriormente] non si erano
impegnati liberamente a includere nelle negoziazioni del trattato.
Così, quando un Comitato di Sorveglianza dell'ONU espressa
preoccupazione sulla violazione di Diritti Umani riguardanti
all'aborto e chiede al governo messicano che si applichi a questi gravi
problemi, questa affermazione del Comitato di Sorveglianza non
possiede nessun effetto di fondo, non può vincolare o obbligare agli
Stati sovrani a cambiare le sue leggi interne, e quando fanno questo
tipo di raccomandazione stanno ovviamente eccedendosi nelle sue
attribuzioni e attuando illegittimamente.

La discussione non consiste in si esiste una norma nella Costituzione
che obblighi al Legislatore ordinario a proteggere per la via penale i
valori considerati come minimi sociali. Non sosteniamo che la
Costituzione stabilisce un dovere a penalizzare l'aborto. Il che si
assevera è che la norma fondamentale, come correlativo del diritto
alla vita, stabilisce un dovere di protezione alla vita. Il
legislatore fu chi hà deciso per il diritto penale come meccanismo
protettore di un diritto così importante, e perciò al farlo si è
soggettato ai principi costituzionali di uguaglianza, non
discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza, tra altri. Ciò
che effettivamente si è sottomesso a discussione è la
costituzionalità della forma in che l'Assemblea Legislativa hà
fatto uso della sua attribuzione al regolare il delitto dell'aborto.
È accettabile costituzionalmente l'esercizio illimitato di questo tipo
di attribuzione? Dovremo questionare, per esempio, se risulterebbe
costituzionale che l'Assemblea Legislativa lasciasse di penalizzare
il sequestro, o anche se, facendolo, solo lo penalizzasse con
distinzioni d'accordo con l'età della vittima. È possibile
interpretare in maniera così ampia tale attribuzione legislativa?

Si è sostenuto che il progetto di sentenza non abbia esaminato i
diritti delle donne, nonostante che loro siano essere umani. Il
progetto non hà messo un dubbio i diritti della donna, i quali sono in
esso sì materia di analisi, ma questi vengono analizzati insieme e in
armonia con i diritti del concepito, al quale l'Assemblea hà
sconosciuto tutti i tipi di diritto se sono minori di dodici settimane
contati dall'impianto, in contravvenzione agli articoli costituzionali
già menzionati [di uguaglianza e non discriminazione]. I motivi
presentati dall'Assemblea Legislativa non giustificano la distinzione
del delitto do aborto per ragione di età gestazionale, perché il
diritto alla vita si consacra nella Costituzione senza restrizione
alcuna, motivo per il quale al Legislatore ordinario è vietato
limitarlo. Le restrizioni [al diritto alla vita] devono emanare in
ogni caso dal proprio Potere Costituente o riformatore. In questo
modo, fare prevalere i diritti della donna sul diritto alla vita umana
del concepito, sotto la premessa di negargli in partenza il carattere
di essere umano, equivale a ripetere l'errore storico di cosificare
certi esseri umani per convenienze politiche o ideologiche.

Questa è la somma delle mie conclusioni, dopo aver pesato con onestà
le ragioni che ognuno dei ministri hà presentato. La natura propria
dell'ufficio di giudice ci conduce necessariamente alla confronto di
opinioni che convergono nella retta interpretazione della norma dentro
del nostro ordine costituzionale, per il bene di tutti i governati.
La mia integrità come giudice mi inclina a sostenere le mie
conclusioni, nonostante la schiacciante maggioranza che sostiene
un'opinione contraria alla mia proposta. La mia insistenza non è
figlia dell'ostinazione, ma della piena convinzione che
l'interpretazione che sostengo è corretta dal punto di vista
costituzionale. Per questo motivo il senso del mio voto deve permanere
fedele al mio progetto. La presentazione del progetto e la sua difesa
si dovranno conservare, insieme a questa intervenzione, come voto
privato. Tutto questo sarà testimonia per, "mutatis mutandis",
cambiamenti di opinione o, a suo momento, quando verrano altre
generazioni di ministri che possano tenerlo in conto e, attuando
secondo il loro parere, possano fare meglio che abbiamo fatto.

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5. POSTA ELETTRONICA, TELEFONI E FAX
DEI MAGISTRATI

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TUTTI I MAIL

saguirrea@mail.scjn.gob.mx;
scjn_presidencia@mail.scjn.gob.mx;
ysoberanes@mail.scjn.gob.mx; jramoncd@mail.scjn.gob.mx;
jbassh@mail.scjn.gob.mx; gdgongorap@mail.scjn.gob.mx;
jgudino@mail.scjn.gob.mx; mbluna@mail.scjn.gob.mx;
oscgv@mail.scjn.gob.mx; mlcampos@mail.scjn.gob.mx;
savallsh@mail.scjn.gob.mx; calatorrev@mail.scjn.gob.mx;
mbauerj@mail.scjn.gob.mx;

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VOTARONO A FAVORE DELLA VITA:

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO,
GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA, MARIANO
AZUELA GÜITRÓN

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MINISTRO PONENTE

[A FAVORE DELLA VITA]

SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO

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E-MAIL: saguirrea@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1005

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1005

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1005

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 5148

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5148

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5148

------------------------------------

INDIRIZZO DI POSTA CONVENZIONALE

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pino Suárez Número 2

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06065, México, Distrito Federal.

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MINISTRO PRESIDENTE

GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA

[A FAVORE DELLA VITA]

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E-MAIL: scjn_presidencia@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1303

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1303

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1303

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 0913

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 0913

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 0913

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MINISTRO MARIANO AZUELA GÜITRÓN

[A FAVORE DELLA VITA]

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E-MAIL: ysoberanes@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1009

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1009

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1009

------------------------------------

TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 5131

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5131

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5131

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VOTARONO A FAVORE DELL'ABORTO

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MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

[A FAVORE DELL'ABORTO]

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E-MAIL: jramoncd@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1006

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1006

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1006

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4113 1642

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1642

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1642

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MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ
SALAS

[A FAVORE DELL'ABORTO]

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E-MAIL: jbassh@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1005

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1005

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1005

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 5187

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5187

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5187

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MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

[A FAVORE DELL'ABORTO]

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E-MAIL: gdgongorap@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1630

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1630

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1630

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 5145

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5145

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5145

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MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO

[A FAVORE DELL'ABORTO]

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E-MAIL: jgudino@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4195 5174

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5174

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5174

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 5133

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5133

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5133

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MINISTRO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS

[A FAVORE DELL'ABORTO]

-----------------------------------

E-MAIL: mbluna@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1004

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1004

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1004

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4113 1090

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1090

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1090

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MINISTRO OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ
CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

[A FAVORE DELL'ABORTO]

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E-MAIL: oscgv@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1002

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1002

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1002

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4195 5121

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5121

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5121

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MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA

[A FAVORE DELL'ABORTO]

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E-MAIL: mlcampos@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4195 5125

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4195 5125

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4195 5125

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4113 1092

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1092

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1092

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MINISTRO SERGIO ARMANDO VALLS
HERNÁNDEZ

[A FAVORE DELL'ABORTO]

-----------------------------------

E-MAIL: savallsh@mail.scjn.gob.mx

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TELEFONO D'UFFICIO

Dal DF del Mexico: 4113 1219

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1219

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1219

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TELEFONO DI FAX

Dal DF del Mexico: 4113 1219

Da altri Stati del Messico: 01 55 55 4113 1219

Da altri paesi del mondo: 00 52 55 55 4113 1219