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Legge 194… «Lievito dei farisei»
Stefano Maria Chiari
per www.effedieffe.com
15/01/2008
Il ministro della salute Livia Turco: «La 194 è saggia,
lungimirante e attuale; sull'aborto dibattito sbagliato,
tutto al maschile»
La polemica innescata in questi ultimi tempi,
a proposito della «moratoria» dell'aborto (e che, in Italia,
riguarda la oramai tristemente nota legge 194/78,
disposizione legislativa che legalizza l'infanticidio nel
grembo della madre), è di quelle che onestamente danno un
po' il voltastomaco;
e questo a causa del velo di ipocrisia che si stende
incredibilmente impietoso su quasi tutti i protagonisti
coinvolti.
Non so se sia più repellente l'affermazione sofistica,
illusoriamente «omniconciliante», di Veltroni, che da un
lato ritiene debba considerarsi la 194 «una conquista di
civiltà che deve essere difesa» (1), e dall'altro
si premuri di precisare tuttavia che l'aborto non sia un «diritto
assoluto» (2), lasciando così spazio concettuale
a quelle tanto diffuse zone d'ombra, che contraddistinguono
l'operato del maligno; né «si» né «no» (come da comando
evangelico), appunto, ma apertura massima ai «può darsi»,
«forse», «vediamo», tipici del «cattolicesimo adulto»,
inaccettabile compromesso di una politica che voglia dirsi
serio perseguimento del vero bene comune, secondo la volontà
di Dio ed il conseguente (inevitabile, se vale la premessa)
rispetto per il prossimo e che voglia rendersi credibile e
trasparente interprete di quell'autentico pensiero cattolico
(ai cui voti aspira) di tutela della vita e della persona e
soprattutto di rispetto sacro della stessa maestà
dell'Altissimo e non vuoto e demagogico interloquire, privo
di vero senso e di effettivi valori.
Oppure se sia più nauseante
la recidiva vigliaccheria di coloro che, pur chiamati, più
di ogni altro, a rendere ragione della speranza che è in
loro e ad annunziare Cristo e la buona novella, con
occasione o senza, si vergognino di predicare apertamente
l'abrogazione della famigerata legge e, colmi di «rispetto
umano», di falso pudore, di idolatria dell'uomo, sentano
bene la necessità di correggere il tiro, «come ha
sottolineato Avvenire, il quotidiano dei vescovi - non è
partito nessun 'anatema' o 'ordine di smantellare la legge
sull'aborto di questo o quello Stato' ma solo l'auspicio di
'una riflessione pubblica' e di un 'dibattito' sulla legge
194» (3), dimenticando in una parola, in nome di
quella falsa istituzione dello «Stato laico», la suprema
regalità di Cristo, Signore dell'universo, Signore dei
signori, che possiede diritto assoluto ed inalienabile di
governare nelle cose umane, spirituali o materiali che
siano!
Forse costoro hanno dimenticato
le parole durissime pronunciate da Gesù e la sorte di coloro
che, dormienti, lasciarono spegnere la fiaccola del loro
amore, della loro testimonianza davanti agli uomini
(condizione richiesta per essere riconosciuti davanti al
Padre!), perduti nell'oblio della loro fede confusa, bussare
alla porta del palazzo reale ed essere cacciati con un «non
vi conosco! Non so di dove siete», illusi ancora e forse
sempre di più di poter conciliare il diavolo e l'acqua
santa, le edizioni Paoline e la vendita del «Codice da
Vinci»; non consapevoli di essersi forse già messi in
condizione di autoesclusione dalla piena comunione con la
Chiesa santa, o per lo meno dalla possibilità di
rappresentarne autenticamente il pensiero.
Uomini di Chiesa, veri Giuda, traditori e possessori
indebiti di verità di Fede e di cura d'anime a loro
affidate, ma che lasciano perire nei meandri oscuri di una
confusione a dir poco rabbrividente.
O forse l'ignorata ed universalmente sottaciuta questione,
per esempio, di alcuni evidenti abusi non soltanto
applicativi, ma finanche interpretativi che hanno riguardato
e riguardano tuttora la summenzionata legge 194; in
particolare, scandaloso, ad avviso di chi scrive, l'avallo
autorevole di una lettura «aperta» dell'articolo 12 della
medesima viene fatta ad opera della Corte Costituzionale.
La parte di testo che ci interessa è il seguente
(corsivo e grassetto, nostri):
«Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza è richiesto lo assenso di
chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri
motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle
persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste,
interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri
tra loro difformi, il consultorio o la struttura
socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e
le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette
giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera.
Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la
donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che
adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la
donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza».
«Il Giudice Tutelare, pur non avendo alcun potere
istruttorio, una volta verificata la sussistenza dei
requisiti e la correttezza delle procedure prescritti dalla
Legge, possiede sempre un certo margine di discrezionalità
circa la sua decisione ('…può autorizzare la donna, con
atto non soggetto a reclamo..'; articolo 12), potendo
basarla non solo sulla documentazione inviata dalla
struttura, ma anche sul colloquio con la minorenne e sul suo
libero convincimento come giudice».
A questo proposito si fa presente
che vi sono alcune divergenze interpretative nonché
difficoltà applicative della Legge, di seguito riportate.
In linea generale, alcuni giudici suggeriscono un'attenta
valutazione, oltre che della documentazione, anche del
colloquio con la minorenne (e, possibilmente, anche con
qualche familiare) per approfondire e valutare nel modo
migliore i motivi da essa addotti per chiedere l'aborto.
Altri hanno proposto di confrontare le conseguenze
psicologiche dell'aborto con quelle dell'eventuale
prosecuzione della gestazione, nonché di valorizzare il
periodo di tempo ancora disponibile (sempre entro i 90
giorni) per permettere alla minorenne di valutare nel modo
migliore la sua decisione.
Per ciò che riguarda i motivi addotti dalla minorenne per
chiedere l'aborto e i seri motivi di non consultazione delle
persone esercenti la potestà o la tutela, vi sono
orientamenti diversi e, a volte, anche diametralmente
opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro.
In generale, si possono distinguere due gruppi:
un primo gruppo è costituito da alcuni giudici che ritengono
corretto entrare, sia pure in certa misura, nel merito delle
risposte fornite dalla minorenne per valutare nel modo
migliore se concedere o meno l'autorizzazione; un secondo
gruppo è costituito da altri giudici che, al contrario, non
ritengono corretto entrare in tale merito, ma ritengono
invece corretto solo fornire un sostegno volto ad integrare
la volontà non ancora del tutto formata della minorenne,
considerando quindi come dato di fatto quanto da lei
dichiarato.
1° gruppo)
Relativamente ai motivi addotti, è stato affermato che «se
fosse sufficiente il semplice disagio personale e
relazionale della minore a far ritenere sussistente il serio
pericolo per la salute psichica prescritto dalla legge,
dovrebbe concludersi che in tutti i casi di concepimento ad
opera di una minore, che ne abbia tenuto all'oscuro i suoi
genitori, l'aborto dovrebbe essere autorizzato quasi
automaticamente, perché quasi sempre, in casi del genere, la
minore vive una situazione di grave sofferenza e disagio…».
Relativamente ai motivi di non consultazione, è stato
osservato che, senza poteri di accertamento ed istruttori,
risulta difficile per il giudice valutare l'esistenza dei «seri
motivi che impediscono o sconsiglino la consultazione delle
persone esercenti la potestà o la tutela», anche a causa
dei tempi molto ristretti prescritti dalla Legge per
decidere sulla richiesta (il giudice deve decidere entro 5
giorni dalla ricezione della relazione della struttura; vedi
anche paragrafo 3.2).
A tale proposito è stato affermato che non rientra tra i
seri motivi di non consultazione il mero timore della
minorenne di una censura, sia pure ferma e decisa, da parte
dei genitori, i quali hanno il diritto-dovere di educare i
figli (articolo 30 della Costituzione).
Sarebbe infatti necessario un «quid pluris» da lasciare
fondatamente prevedere una rottura irreparabile dei rapporti
genitori-figlia.
Infatti, «Se la consultazione dei genitori non è
prescritta essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata (…)
al prudente apprezzamento del giudice» (sentenza
109/81 della Corte Costituzionale).
Analogamente è stato osservato che «la consultazione dei
genitori va decisa o esclusa a seconda che, con essa, la
libertà morale della minore si rafforzi (nel caso in cui
il confronto con persone, le quali costituiscano un punto di
riferimento affettivo e morale, possa rimuovere pregiudizi o
rinsaldare motivazioni e dare, comunque, indispensabile
conforto in un delicatissimo momento di vita), ovvero si
riduca (nel caso in cui i genitori possano conculcare la
minore, imponendo soluzioni, anziché favorendo un processo
formativo)».
In questo contesto potrebbe forse inserirsi la questione di
legittimità costituzionale avanzata da un Giudice Tutelare
relativamente all'articolo 12 della Legge in relazione
all'articolo 111,6° comma della Costituzione («Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati»).
Se infatti da un lato l'articolo 12 della Legge assegna
teoricamente al Giudice un certo potere discrezionale
autorizzativo e integrativo della volontà della minorenne («Il
giudice tutelare…può autorizzare la donna…»)
consentendogli quindi di motivare il suo provvedimento (in
accordo quindi con l'articolo 111, 6° comma Costituzione),
dall'altro, tale potere discrezionale non sembra essere di
fatto esercitabile, non essendovi concretamente il tempo
materiale per una eventuale istruttoria (il giudice deve
infatti provvedere entro 5 giorni dalla ricezione della
relazione della struttura sanitaria), come peraltro
osservato anche da altri Giudici di questo primo gruppo.
2° gruppo)
«Al giudice non spetterebbe sindacare sui motivi addotti
dalla donna all'aborto, né sull'esistenza dei seri motivi di
non consultazione, in quanto sarebbe semplicemente
sufficiente quanto affermato dalla minorenne.
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la
correttezza delle procedure indicati dalla Legge, al giudice
spetterebbe unicamente, da un lato, di fornire alla
minorenne un sostegno volto ad integrare la sua libera ma
non ancora del tutto formata volontà, e, dall'altro, di
assicurarsi che la sua scelta sia libera da coercizioni
morali, senza quindi entrare mai nel merito di quanto
affermato dalla minorenne, non essendovi bisogno di alcuna
valutazione discrezionale circa i motivi addotti ed i seri
motivi di non consultazione (da ciò discende che nella
maggioranza dei casi l'autorizzazione diviene quasi
automatica)». (4)
Evanescenti elucubrazioni,
che di fatto si traducono in un automatico assenso del
magistrato alla volontà della quindicenne capricciosa che
non si sappia assumere le responsabilità delle proprie
azioni.
Stefano Maria Chiari
www.effedieffe.com
Note
1) Da
www.iltempo.it/politica/2008/01/09
2) Ibidem
3) Ibidem
4) Da
www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia.pdf
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